sezione I civile; sentenza 11 febbraio 2005, n. 2858; Pres. Losavio, Est. Salvago, P.M. Russo (concl. conf.); Min. infrastrutture e trasporti (Avv. dello Stato) c. Calcagno e altri (Avv. Camici, Germano). Cassa App. Genova 15 febbraio 2001

May 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Documents
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sezione I civile; sentenza 11 febbraio 2005, n. 2858; Pres. Losavio, Est. Salvago, P.M. Russo (concl. conf.); Min. infrastrutture e trasporti (Avv. dello Stato) c. Calcagno e altri (Avv. Camici, Germano). Cassa App. Genova 15 febbraio 2001 Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2005), pp. 2065/2066-2067/2068 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23201718 . Accessed: 25/06/2014 06:50 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . 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Quanto alla possibilità di un rilievo, ai fini in discorso, dell'i potesi che lo stesso espropriante abbia a modificare la destina zione impressa dal piano regolatore generale o dal p.d.f. conte stualmente all'adozione della misura ablativa e mediante l'ap provazione di un piano di zona che imprima all'area vocazione edificatoria, essa è indiscutibile nel momento in cui a tale stru mento attuativo si assegni contestuale efficacia di variante dello strumento di secondo livello (sez. un. 11433/97, id., 1998, I, 463). Ma è altrettanto indubbio che tale efficacia non possa ricon nettersi alla c.d. variante attuativa, disposta dal comune in dero ga alla pianificazione territoriale ed allo scopo di realizzare un'opera pubblica sull'area individuata ed ai sensi dell'art. 1, 5° comma, 1. 3 gennaio 1978 n. 1, in tal caso la delibera dell'ente essendo la fonte del vincolo preordinato all'esproprio della quale, nell'individuazione delle possibilità edificatorie legali, non si deve tener conto alcuno (cfr. Cass. 11220/00, id., Rep. 2000, voce cit., n. 178; 8223/00, ibid., n. 177; 11729/03, cit.). E ben vero, come già altra volta precisato, ai fini della deter minazione dell'indennità di esproprio, in presenza di variante al piano regolatore generale, il carattere conformativo di essa (che soltanto consente di tenerne conto ai fini indennitari) e non ablatorio, non discende dalla collocazione in una specifica cate goria di strumenti urbanistici, e neppure dalla tipologia delle de stinazioni individuate, ma dipende soltanto dai requisiti oggetti vi, di natura e di struttura, che presentano i vincoli in essa con tenuti. Tale carattere è dunque configurabile ove tali vincoli mi rino ad una (nuova) zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono ed in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto (per 10 più spaziale) con un'opera pubblica; per converso, se la va riante non abbia una tal natura generale, ma imponga un vincolo particolare incidente su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un'opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, il vincolo che la stessa contiene deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve, dunque, prescindersi nella qualificazione dell'area, pur quando la variante abbia mutato la classificazione urbanisti ca di quest'ultima, con la conseguenza che soltanto in tal caso deve farsi riferimento alla previgente destinazione del piano re golatore generale (cfr. 10265/04, id., Mass., 760). Nella specie, la sentenza di merito nel pervenire alla conclu sione della vocazione edificatoria delle aree ablate ha violato i testé sintetizzati principi: da un canto ha ritenuto che sulla de stinazione di piano (a verde pubblico) facesse premio la desti nazione impressa in fatto dallo stesso ente locale con l'assegna zione dell'area all'edificabilità pubblica (scuola elementare) e con la «confessoria» qualificazione contenuta nel decreto di esproprio; dall'altro canto ha assegnato ruolo di variante («mu tando») proprio alla delibera 26 gennaio 1987 di approvazione del progetto esecutivo, e recante dichiarazione di pubblica uti lità adottata ai sensi dell'art. 1 1. 1/78. E per entrambi i versi essendo stata violata la norma di legge ne segue l'accoglimento della censura. 2. - Assorbita va, quindi, dichiarata la cognizione del secondo motivo del ricorso con il quale si denunzia come, nell'ambito dell'erronea applicazione dell'indennità di cui all'art. 5 bis 1. 359/92, la corte di merito abbia poi negato la decurtazione del quaranta per cento dell'indennizzo. E l'assorbimento dell'applicabilità dell'art. 5 bis (di cui al primo mezzo). 3. - La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio della causa alla stessa corte di Bari in diversa composizione per la ridetermina zione delle indennità in questione in applicazione dei principi sopra enunciati. 11 Foro Italiano — 2005. CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 11 feb braio 2005, n. 2858; Pres. Losavio, Est. Salvago, P.M. Rus so (conci, conf.); Min. infrastrutture e trasporti (Avv. dello Stato) c. Calcagno e altri (Avv. Camici, Germano). Cassa App. Genova 15 febbraio 2001. Espropriazione per pubblico interesse — Indennità — Op posizione alla stima — Deposito presso la cassa depositi e prestiti — Misura (L. 25 giugno 1865 n. 2359, espropriazio ni per causa di pubblica utilità, art. 48, 49; 1. 22 ottobre 1971 n. 865, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; mo difiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942 n. 1150, 18 aprile 1962 n. 167, 29 settembre 1964 n. 847, ed autorizza zione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edili zia residenziale, agevolata e convenzionata, art. 15, 16). Nel giudizio di opposizione alla stima, il giudice deve ordinare il deposito presso la cassa depositi e prestiti non dell'intera indennità liquidata giudizialmente, bensì della maggior som ma rispetto a quella già depositata nel corso del procedi mento amministrativo. (1) Svolgimento del processo. — La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 15 febbraio 2001, ha determinato l'indennità di espropriazione dovuta dal ministero dei trasporti a Pasquali no, Bruno e Fausto Calcagno per l'espropriazione di un terreno e di un fabbricato di loro proprietà ubicato in Vado Ligure on de realizzare la stazione di controllo autoveicoli dell'ufficio (1) Negli stessi termini della pronuncia in epigrafe, v. Cass. 19 no vembre 2002, n. 16258, Foro it., Rep. 2002, voce Espropriazione per p.i., n. 216; 19 ottobre 2001, n. 12802, id., Rep. 2001, voce cit., n. 245; 11 aprile 2001, n. 5370, ibid., n. 246 (dove, conformemente a Cass. 2858/05, si ribadisce che gli interessi si calcolano sulla differenza tra indennità riconosciuta in sede di opposizione alla stima e quella già de positata all'atto della pronuncia del decreto di esproprio); 22 marzo 2001, n. 4087, ibid., n. 244; 19 settembre 2000, n. 12408, id., Rep. 2000, voce cit., n. 271; 4 novembre 1997, n. 10785, id., Rep. 1999, vo ce cit., n. 231; 3 ottobre 1997, n. 9665, id., Rep. 1997, voce cit., n. 130; 1° febbraio 1995, n. 1125, id., Rep. 1996, voce cit., n. 121; 12 aprile 1994, n. 3406, id., Rep. 1994, voce cit., n. 130; 16 maggio 1992, n. 5842, id., Rep. 1992, voce cit., n. 125; 15 febbraio 1992, n. 1893, ibid., n. 124; 20 giugno 1990, n. 6207, id., Rep. 1991, voce cit., n. 93; 30 ot tobre 1990, n. 10510, id., Rep. 1990, voce cit., n. 89, citata in motiva zione; 29 ottobre 1990, n. 10455, ibid., n. 90; 1° agosto 1990, n. 7671, ibid., n. 91, citata in motivazione; 1° giugno 1990, n. 5155, ibid., n. 92; 12 aprile 1990, n. 3115, ibid., n. 162; 14 marzo 1985, n. 1972, id., Rep. 1985, voce cit., n. 89; 17 maggio 1984, n. 3048, id., Rep. 1984, voce cit., n. 86; 20 febbraio 1984, n. 1197, ibid., n. 288, citata in motivazio ne; 3 dicembre 1983, n. 7243, id., Rep. 1983, voce cit., n. 101; 6 giugno 1983, n. 3825, ibid., n. 212. Il giudice deve tener conto delle somme già depositate nel corso del procedimento amministrativo, in quanto tale deposito ha efficacia libe ratoria per l'espropriante (oltre alla giurisprudenza citata supra, v. Cass. 23 aprile 2002, n. 5909, id., Rep. 2002, voce cit., n. 184). L'ordine di deposito da parte del giudice costituisce lo strumento ti pico per concretizzare la condanna al pagamento dell'indennità, non potendo disporre il pagamento diretto all'espropriato, anche a garanzia dei diritti che i terzi intendessero far valere sull'indennità (per tali con siderazioni, v., ex pluribus, Cass. 27 giugno 2000, n. 8721, id., Rep. 2000, voce cit., n. 312; 15 marzo 1999, n. 135/SU, id., Rep. 1999, voce cit., n. 273; 2 marzo 1999, n. 109/SU, id., 1999,1, 785). Il deposito presso la cassa depositi e prestiti vige per il regolare corso del procedimento ablatorio, mentre non trova applicazione allorché l'amministrazione sia condannata al risarcimento del danno per occu pazione illegittima del suolo od occupazione acquisitiva (v., ex pluri bus, Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 2003, n. 542, id., Rep. 2003, voce cit., n. 342; Cass. 11 novembre 1998, n. 11360, id., Rep. 1998, voce cit., n. 146). Se nel giudizio di opposizione alla stima non sono presenti tutti i comproprietari (perché non hanno potuto o voluto promuoverlo) o pur essendo presenti non hanno tutti proposto opposizione, il giudice, pur dovendo determinare l'indennità con riferimento all'intero valore del bene, ordina il deposito presso la cassa depositi e prestiti non già del corrispondente importo nella sua interezza, ma solo di quella sua parte percentuale che coincide con la quota dei proprietari partecipanti al giudizio (Cass. 16 luglio 1992, n. 8661, id., 1993, I, 449, con nota di Pellecchia; contra, per il deposito dell'intera indennità liquidata, Cass. 19 novembre 1999, n. 12861, id., Rep. 1999, voce cit., n. 238; 22 aprile 1998, n. 4082, id., Rep. 1998, voce cit., n. 145). This content downloaded from 195.34.79.228 on Wed, 25 Jun 2014 06:50:12 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp 2067 PARTE PRIMA 2068 provinciale dell'MTCT di Savona in lire 116.722.500; e quella per l'occupazione temporanea degli stessi immobili in lire 29.068.699, ordinando il deposito delle relative somme presso la cassa depositi e prestiti, con l'aggiunta degli interessi legali con decorrenza dal 13 febbraio 1992. Per la cassazione della sentenza il ministero ha proposto ri corso per un motivo; cui resistono i Calcagno con controricorso. Motivi della decisione. — Con l'unico motivo del ricorso, il ministero dei trasporti, deducendo violazione dell'art. 49 1. n. 2359 del 1865, nonché omesso esame di punto decisivo della controversia, censura la sentenza impugnata per aver ordinato il deposito presso la cassa depositi e prestiti dell'intera indennità determinata a favore delle controparti (in lire 116.722.500 per l'espropriazione ed in lire 29.068.699 per l'occupazione tempo ranea dei loro immobili), senza tener conto delle somme già amministrativamente liquidate dall'i commissione provinciale in misura complessiva di lire 93.264.000; e che, dunque, l'ordine di deposito doveva avere per oggetto la sola differenza tra le in dennità giudizialmente accertate e quelle già depositate da esso ministero. La doglianza è fondata. L'art. 49 1. n. 2359 del 1865 fa carico all'amministrazione espropriante di depositare presso la :assa depositi e prestiti l'in dennità di espropriazione amministi ativamente liquidata e l'art. 12 1. n. 865 del 1971 ha esteso siff; tto obbligo anche alle som me offerte a tale titolo dall'espro 3riante all'espropriato (per consentirgli di addivenire alla cessione volontaria) ma da costui non accettate; ed è del tutto pacifico che detto obbligo valga a maggior ragione per l'indennità definitiva determinata dalla commissione provinciale di cui agli art. 15 e 16 di quest'ultima legge. Lo stesso, infatti, secondo dottrina e giurisprudenza risponde alla duplice esigenza di tutelare i diritti dei terzi e di non esporre l'espropriante ai rischi ed oneri di eventuali azioni di recupero per pagamenti indebiti; per cui esso deve comprendere non sol tanto l'indennità di occupazione temporanea (cfr. art. 12, 4° comma, 1. 865/71), ma anche le maggiori somme che a tale ti tolo e per indennità di espropriazione siano liquidate in favore dell'espropriato in esito al giudizio di opposizione a stima, o di determinazione delle indennità (allorché la stima manchi e siano già emessi i decreti ablatori); il ci.i pagamento si esegue dun que, normalmente secondo gli art 30, 48 e 55 menzionata 1. 2359/1865 con il deposito delle stesse presso la cassa depositi e prestiti, che ha effetti pienamente liberatori per l'espropriante. Da qui la conseguenza ulteriore, più volte posta in evidenza da questa corte, che, per un verso, a nulla rileva che l'espro priante abbia avanzato richiesta di pagamento diretto dell'in dennità o non abbia formulato domanda di deposito, dovendo in entrambi i casi il giudice comunque disporlo, quale tipica forma prevista dal legislatore per concretizzare la condanna, in riferi mento al procedimento espropriativo; e, per altro verso, che nel l'ipotesi di opposizione alla stima deve essere ordinato il depo sito presso la cassa depositi e prestiti, non dell'intera indennità giudizialmente liquidata, bensì delle maggiori somme liquidate a tale titolo: perciò tenendosi conto di quelle già depositate nel corso del procedimento amministrativo, che il giudice è tenuto ad accertare, dato che in relazione ad esse, il già avvenuto depo sito ha avuto effetto liberatorio per l'espropriante. A quest'ultimo principio non si è attenuta la sentenza impu gnata, la quale, pur muovendo dal presupposto che i Calcagno avevano proposto opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione ed occupazione, non avendo accettato le somme per tali causali loro offerte dal ministero perché ritenute non corrispondenti al valore effettivo del loro immobile, non ha esaminato se, in quale data ed in quale misura le stesse fossero state depositate: accertamento questo a maggior ragione neces sario posto che il ministero ha dedotto, ed i Calcagno non hanno contestato, che dal decreto di esproprio del 25 gennaio 1992 prodotto in atti (ché altrimenti l'indennità non avrebbe potuto essere liquidata), risultava che il provvedimento era stato emes so dal prefetto previa esibizione della polizza n. 24462 del 26 agosto 1991, relativa al deposito da parte di detta amministra zione delle indennità determinate dalla commissione provinciale nel ricordato importo di lire 93.264.000. E perché, d'altra parte, anche la condanna al deposito degli interessi legali non poteva Il Foro Italiano — 2005. che essere disposta sulla somma ancora da depositare, perciò necessariamente corrispondente alla differenza tra quella even tualmente depositata e l'ulteriore misura liquidata dalla stessa sentenza impugnata (Cass. 10510/90, Foro it., Rep. 1990, voce Espropriazione per p.i., n. 89; 7671/90, ibid., n. 91; 1197/84, id., Rep. 1984, voce cit., n. 88). Quest'ultima va, pertanto, cassata in relazione al motivo ac colto con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Geno va, che si atterrà ai principi esposti. CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 14 gen naio 2005, n. 691; Pres. Olla, Est. De Chiara, P.M. Velardi (conci, conf.); Soc. Immobiliare Santa Giovanna e altri (Avv. Corsi, Del Canto) c. Fall. Niccolai (Avv. Rinaldi), Soc. Fo ce uno (Avv. Ferretti). Cassa Trib. Firenze, decr. 4 giugno 2001. Società — Società a responsabilità limitata — Quota — Clausola statutaria di prelazione — Espropriazione forza ta della quota — Disciplina (Cod. civ. testo previgente, art. 2479, 2480). Le disposizioni dettate dal codice civile in tema di espropria zione forzata di partecipazioni in società a responsabilità li mitata non liberamente trasferibili trovano applicazione an che nel caso di quota la cui trasferibilità sia condizionata da una clausola di prelazione contenuta nell'atto costitutivo della società. (1) (1) La quota di partecipazione in una società a responsabilità limi tata, qualunque sia la natura che le si vuole attribuire, costituisce cer tamente un valore facente parte del patrimonio personale del socio che di quella quota sia titolare. Essa, dunque, contribuisce alla garanzia ge nerica dei creditori di detto socio, nei termini desumibili dall'art. 2740 c.c., e, ricorrendone le condizioni, può formare oggetto di espropria zione ad opera dei medesimi creditori (v. G.C. Rivolta, La società a responsabilità limitata, Milano, 1982, 237 ss.; G. Santini, Società a re sponsabilità limitata, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna Roma, 1992, 160 ss.; D. Cenni, La circolazione di quote di s.r.l. per at to tra vivi, in Contratto e impr., 1993, 1124 ss.; F. Gennari, La società a responsabilità limitata, Milano, 1999, 183 ss.; nonché, con rife rimento alle quote di società personali, ma con argomenti riferibili an che alla s.r.l., Cass. 7 novembre 2002, n. 15605, Foro it., Rep. 2002, voce Società, n. 592). In tal senso si esprimeva con chiarezza già il 1° comma dell'art. 2480 c.c. testo previgente, e lo ribadisce ora — dopo l'entrata in vigore del d.leg. 17 gennaio 2003 n. 6 — il corrispondente 1° comma dell'art. 2471 (che si limita, in aggiunta, a disciplinare le modalità del pignoramento ed a porre a carico dell'amministratore della società l'obbligo di annotazione senza indugio nel libro dei soci). Il trasferimento di titolarità della partecipazione sociale che consegue alla vendita coattiva della quota non è però senza effetti, evidentemen te, sulla composizione della compagine dei soci. Quando perciò costo ro, con espressa pattuizione dell'atto costitutivo, abbiano inteso preser vare a sé medesimi la possibilità di sindacare l'eventuale ingresso di nuovi soci, ponendo a tal fine dei limiti alla libera trasferibilità delle quote, può determinarsi un conflitto tra l'interesse di detti soci, inten zionati a non abdicare al loro potere di serrare le porte della società ad estranei non graditi, e l'interesse dei creditori pignoranti a procedere alla vendita della quota del socio loro debitore alle migliori condizioni possibili, indipendentemente dall'identità dell'acquirente. Un conflitto, questo, che l'art. 2480, 3° comma (ora rimpiazzato, senza sostanziali modifiche, dall'art. 2471, 3° comma) risolve prevedendo anzitutto che tra il creditore procedente, il socio debitore e la società si ricerchi un accordo sulla vendita della quota e stabilendo poi che, in caso di man cato accordo, la vendita abbia luogo all'incanto, ma che per dieci giorni gli effetti dell'aggiudicazione restino condizionati, avendo la società la This content downloaded from 195.34.79.228 on Wed, 25 Jun 2014 06:50:12 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp Article Contents p. 2065/2066 p. 2067/2068 Issue Table of Contents Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2005), pp. 1977/1978-2247/2248, 369/370-423/424, 397/398-475/476, 349/350-391/392 Front Matter GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE CORTE COSTITUZIONALE ordinanza 10 maggio 2005, n. 198 (Gazzetta ufficiale, 1a serie speciale, 18 maggio 2005, n. 20); Pres. Capotosti, Est. Flick; Turci e altri c. Pres. repubblica, Cons. ministri. Conflitto di attribuzione [pp. 1977/1978-1981/1982] sentenza 10 maggio 2005, n. 190 (Gazzetta ufficiale, 1a serie speciale, 18 maggio 2005, n. 20); Pres. Contri, Est. Quaranta; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Linguiti) c. Regione Marche (Avv. Grassi) [pp. 1981/1982-1985/1986] sentenza 4 maggio 2005, n. 177 (Gazzetta ufficiale, 1a serie speciale, 11 maggio 2005, n. 19); Pres. Capotosti, Est. Bile; Regione Sicilia (Avv. Chiapparone, Carapezza Figlia) e Regione Sardegna (Avv. Contu) c. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Mari). Conflitto di attribuzione [pp. 1985/1986-1989/1990] sentenza 29 aprile 2005, n. 167 (Gazzetta ufficiale, 1a serie speciale, 4 maggio 2005, n. 18); Pres. ed est. Capotosti; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Albenzio) c. Regione Abruzzo [pp. 1991/1992-1993/1994] sentenza 24 gennaio 2005, n. 26 (Gazzetta ufficiale, 1a serie speciale, 26 gennaio 2005, n. 4); Pres. Onida, Est. Amirante; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Albenzio) c. Regione Toscana (Avv. Lorenzoni) [pp. 1995/1996-1997/1998] sentenza 20 gennaio 2004, n. 26 (Gazzetta ufficiale, 1a serie speciale, 28 gennaio 2004, n. 4); Pres. Chieppa, Est. Capotosti; Regione Marche (Avv. Grassi), Regione Toscana (Avv. Lorenzoni), Regione Emilia-Romagna e Regione Umbria (Avv. Falcon) c. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Cosentino) [pp. 1997/1998-2005/2006] CORTE DI CASSAZIONE sezione I civile; sentenza 27 aprile 2005, n. 8758; Pres. Olla, Est. Panebianco, P.M. Ciccolo (concl. conf.); B. (Avv. Pischedda) c. R. (Avv. Arpesella). Cassa App. Genova 31 dicembre 2001 [pp. 2007/2008-2009/2010] sezione I civile; sentenza 7 aprile 2005, n. 7336; Pres. Criscuolo, Est. Salvato, P.M. Martone (concl. conf.); Petrocchi (Avv. Scardigli) c. Comune di Firenze (Avv. Lorizio, Sansoni). Cassa Giud. pace Firenze 15 gennaio 2001 [pp. 2011/2012-2017/2018] sezione lavoro; sentenza 4 aprile 2005, n. 6957; Pres. Ciciretti, Est. A. Celentano, P.M. Apice (concl. diff.); Soc. Kuwait raffinazione e chimica (Avv. Terenzio, Vitiello) c. Terzo (Avv. Maglione). Cassa App. Napoli 23 gennaio 2003 [pp. 2017/2018-2031/2032] sezione I civile; sentenza 11 marzo 2005, n. 5383; Pres. Losavio, Est. Rordorf, P.M. Cafiero (concl. conf.); Stanga (Avv. Martorano) c. Soc. Professione e finanza Sim (Avv. Minervini). Conferma App. Napoli 22 febbraio 2001 [pp. 2031/2032-2041/2042] sezione tributaria; sentenza 10 marzo 2005, n. 5268; Pres. Cristarella Orestano, Est. Magno, P.M. Pivetti (concl. conf.); Soc. Mariani (Avv. Tesauro) c. Min. economia e finanze e Agenzia delle entrate. Cassa Comm. trib. reg. Lombardia 2 aprile 2003 [pp. 2041/2042-2045/2046] sezione II civile; sentenza 2 marzo 2005, n. 4427; Pres. Calfapietra, Est. Malpica, P.M. Marinelli (concl. conf.); Quattrociocchi (Avv. Trovato) c. Ferrara (Avv. Oliveti) e altro. Conferma App. Roma 2 gennaio 2001 [pp. 2045/2046-2047/2048] sezione I civile; sentenza 25 febbraio 2005, n. 4086; Pres. Olla, Est. Di Amato, P.M. Maccarone (concl. conf.); Zanichelli (Avv. Pazzaglia) c. Derlindati (Avv. Gattamelata, Romano, Scanzano). Cassa senza rinvio App. Bologna 2 aprile 2001 [pp. 2047/2048-2057/2058] sezione III civile; sentenza 25 febbraio 2005, n. 4059; Pres. Carbone, Est. Chiarini, P.M. Uccella (concl. conf.); Velotti (Avv. Marotta) c. Regione Campania (Avv. De Girolamo). Dichiara inammissibile ricorso avverso App. Napoli 28 giugno 2000 [pp. 2057/2058-2057/2058] sezione lavoro; sentenza 24 febbraio 2005, n. 3835; Pres. Senese, Est. Filadoro, P.M. Salzano (concl. conf.); Soc. Bardelli cablaggi (Avv. Rocco di Torrepadula) c. Inps (Avv. Correra, Fonzo). Conferma App. Milano 4 giugno 2002 [pp. 2059/2060-2061/2062] sezioni unite civili; ordinanza 17 febbraio 2005, n. 3129; Pres. Carbone, Rel. Varrone, P.M. Iannelli (concl. conf.); Comune di Bacoli (Avv. Magri) c. Esposito e altro. Dichiara estinto il processo [pp. 2061/2062-2063/2064] sezione I civile; sentenza 16 febbraio 2005, n. 3116; Pres. Saggio, Est. Morelli, P.M. Martone (concl. conf.); Comune di Foggia (Avv. Cerisano) c. Tagarelli e altra (Avv. Follieri). Cassa App. Bari 27 settembre 2001 [pp. 2063/2064-2065/2066] sezione I civile; sentenza 11 febbraio 2005, n. 2858; Pres. Losavio, Est. Salvago, P.M. Russo (concl. conf.); Min. infrastrutture e trasporti (Avv. dello Stato) c. Calcagno e altri (Avv. Camici, Germano). Cassa App. Genova 15 febbraio 2001 [pp. 2065/2066-2067/2068] sezione I civile; sentenza 14 gennaio 2005, n. 691; Pres. Olla, Est. De Chiara, P.M. Velardi (concl. conf.); Soc. Immobiliare Santa Giovanna e altri (Avv. Corsi, Del Canto) c. Fall. Niccolai (Avv. Rinaldi), Soc. Foce uno (Avv. Ferretti). Cassa Trib. Firenze, decr. 4 giugno 2001 [pp. 2067/2068-2071/2072] sezione lavoro; sentenza 29 dicembre 2004, n. 24138; Pres. Ciciretti, Est. Vidiri, P.M. Sorrentino (concl. conf.); Inpgi (Avv. Sulas) c. Soc. Rai Radiotelevisione italiana (Avv. Persiani, Lecis), Enpals (Avv. Franchi), Inps (Avv. Fonzo, Capurso, Sgroi). Conferma App. Roma 17 aprile 2002 [pp. 2071/2072-2075/2076] sezione II civile; ordinanza 27 dicembre 2004, n. 24000; Pres. Corona, Rel. Mensitieri, P.M. Russo (concl. conf.); Magliano (Avv. Gambardella) c. Soc. Ldl e altra; Soc. Miniform (Avv. Lovo) c. Magliano e altre. Dichiara inammissibili ricorsi avverso Giud. pace Salerno 16 ottobre 2001 [pp. 2075/2076-2077/2078] sezioni unite civili; ordinanza 23 dicembre 2004, n. 23830; Pres. Corona, Rel. Luccioli, P.M. Ciccolo (concl. diff.); Donelli (Avv. Sullam) c. Azienda lombarda edilizia residenziale di Milano (Avv. Manzi, Comizzoli). Regolamento di giurisdizione [pp. 2077/2078-2081/2082] sezione II civile; sentenza 26 novembre 2004, n. 22294; Pres. Spadone, Est. Triola, P.M. Gambardella (concl. diff.); Soc. Vista del Golfo (Avv. Zacchia, Afferni) c. Gueli e altri; Condominio Multiproprietà Portofino Est Rapallo (Avv. Fornaro) c. Soc. Vista del Golfo e altri. Dichiara inammissibili ricorsi avverso App. Genova 29 settembre 2000 [pp. 2081/2082-2085/2086] sezione II civile; sentenza 26 novembre 2004, n. 22290; Pres. Pontorieri, Est. Bognanni, P.M. Scardaccione (concl. diff.); Di Cristofaro (Avv. Lopardi) c. Gianfelice. Cassa App. L'Aquila 11 ottobre 2000 [pp. 2085/2086-2089/2090] sezione I civile; sentenza 2 novembre 2004, n. 21050; Pres. Prestipino, Est. Bonomo, P.M. Pivetti (concl. conf.); Campana (Avv. Romanelli, Malnati) c. Valli e altra (Avv. Cicchiello, D'Adamo). Conferma App. Brescia 19 ottobre 2001 [pp. 2089/2090-2093/2094] sezione I civile; sentenza 29 settembre 2004, n. 19547; Pres. Losavio, Est. Ragonesi, P.M. De Augustinis (concl. conf.); Guida (Avv. Fogliani) c. Prefetto di Firenze. Conferma Giud. pace Firenze 27 ottobre 2000 [pp. 2093/2094-2095/2096] sezione I civile; sentenza 20 agosto 2004, n. 16354; Pres. Saggio, Est. Gilardi, P.M. Maccarone (concl. conf.); Soc. Air Liquide Italia (Avv. Chirico) c. Fall. soc. Elios Vantini General Import Export (Avv. Manferoce). Conferma App. Venezia 22 gennaio 2001 [pp. 2095/2096-2099/2100] sezione tributaria; sentenza 12 agosto 2004, n. 15638; Pres. Saccucci, Est. Bielli, P.M. Sorrentino (concl. diff.); Comune di Ortona (Avv. Del Federico, Rosa) c. M. Buzzelli (Avv. A. Buzzelli). Conferma Comm. trib. reg. Abruzzo 9 giugno 2001 [pp. 2099/2100-2105/2106] sezione III civile; sentenza 6 agosto 2004, n. 15161; Pres. Carbone, Est. Finocchiaro, P.M. Marinelli (concl. parz. diff.); Faini (Avv. Martino, Mina) c. Buizza (Avv. Tamponi, Finzi) e altro. Cassa App. Brescia 21 dicembre 1999 [pp. 2105/2106-2113/2114] sezioni unite civili; sentenza 5 luglio 2004, n. 12270; Pres. Ianniruberto, Est. Roselli, P.M. Maccarone (concl. conf.); Min. interno e altro (Avv. dello Stato) c. Barone. Cassa senza rinvio Trib. Messina 11 dicembre 2000 e rimette gli atti a sezione semplice [pp. 2115/2116-2119/2120] sezione I civile; sentenza 29 aprile 2004, n. 8204; Pres. ed est. Rordorf, P.M. Gambardella (concl. diff.); Soc. L'Edera compagnia italiana assicurazioni (Avv. Iannotta) c. Soc. Zeta General Services Group (Avv. C.M. Barone), Gerard (Avv. Spadafora). Conferma App. Roma 26 febbraio 2002 [pp. 2119/2120-2129/2130] sezione I civile; sentenza 21 aprile 2004, n. 7593; Pres. Grieco, Est. Genovese, P.M. Pivetti (concl. conf.); Plutino (Avv. Saitta) c. Prefetto di Reggio Calabria. Conferma App. Reggio Calabria 20 maggio 2003 [pp. 2131/2132-2135/2136] sezione tributaria; sentenza 26 gennaio 2004, n. 1286; Pres. Riggio, Est. Monaci, P.M. Gambardella (concl. conf.); Soc. Jole's di Molinari Franco &C. (Avv. Natoli, Piscitelli) c. Min. economia e finanze (Avv. dello Stato) e Ufficio distrettuale imposte dirette di Savona. Conferma Comm. trib. reg. Liguria 18 dicembre 1997 [pp. 2135/2136-2139/2140] sezione tributaria; sentenza 13 gennaio 2004, n. 280; Pres. Giustiniani, Est. Atripaldi, P.M. Frazzini (concl. conf.); Min. economia e finanze c. Circolo ricreativo Aics. Conferma Comm. trib. reg. Toscana 16 giugno 1998 [pp. 2139/2140-2141/2142] sezione III civile; sentenza 10 novembre 2003, n. 16826; Pres. Duva, Est. Segreto, P.M. Marinelli (concl. conf.); Soc. La Fondiaria assicurazioni (Avv. Palmigiano, Longoni Palmigiano) c. di Prampero e altri; de Carvalho de Moraes e altri (Avv. Patrizi, Campeis) c. Soc. La Fondiaria assicurazioni, Samaja (Avv. Vianello, Macario) e altro. Cassa App. Trieste 18 novembre 1999 [pp. 2143/2144-2153/2154] CORTE D'APPELLO DI MILANO ordinanza 19 aprile 2005; Giud. Lamanna; Soc. Alice e altre (Avv. Bassan, Venturini, A. Rescigno) c. Soc. Auditel (Avv. Sena, Tarchini) [pp. 2155/2156-2175/2176] TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO sentenza 12 maggio 2005; Giud. Pocci; Di Diodato (Avv. D. e L. Carbone) c. Inps (Avv. Cimmino, Trovati) [pp. 2175/2176-2177/2178] TRIBUNALE DI PESCARA sentenza 6 maggio 2005; Giud. Falco; Massimi (Avv. Spagnuolo) c. Cassa di risparmio di Pescara e Loreto Aprutino (Avv. Marsilio) [pp. 2177/2178-2191/2192] TRIBUNALE DI NAPOLI ordinanza 5 maggio 2005; Giud. Sica; Soc. Cirio De Rica (Avv. Moschiano, De Martino) c. Soc. Defiap (Avv. Cirillo), Del Monte Foods France (Avv. Fioruzzi, Scassellati Sforzolini) [pp. 2191/2192-2201/2202] TRIBUNALE DI MACERATA sentenza 28 febbraio 2005; Giud. Iacoboni; Soc. Brunel preziosi d'autore (Avv. Pistelli) c. J. Barbosa Lda (Avv. De Benedittis, Comba) [pp. 2201/2202-2205/2206] TRIBUNALE DI MASSA sentenza 26 febbraio 2005; Giud. Tarquini; Zapponi (Avv. Fanfani) c. Cassa di risparmio di Carrara (Avv. Diamanti, Mazzoni, Tosi, Pozzoli) [pp. 2207/2208-2217/2218] TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE decreto 27 dicembre 2004; Pres. Romagnoli, Rel. Fiorillo [pp. 2217/2218-2217/2218] TRIBUNALE DI NAPOLI sentenza 11 novembre 2004; Pres. Frallicciardi, Est. Abete; Fall. soc. Aristide Nazareno (Avv. Sellitti) c. Magliulo e altro (Avv. De Luise, Porta) [pp. 2217/2218-2233/2234] TRIBUNALE DI FOGGIA ordinanza 16 luglio 2004; Pres. ed est. Rossi; Università degli studi di Foggia (Avv. dello Stato) c. R.A. De Rosas (Avv. V. De Rosas) [pp. 2235/2236-2239/2240] TRIBUNALE DI ROMA sentenza 6 maggio 2004; Giud. Iofrida; Massarutto e altre (Avv. Crastolla, Fornaro, Dolce) c. Emi Odeon S.A. (Avv. Lombardi, Rizzi), Anlaids (Avv. Graziani) [pp. 2239/2240-2245/2246] Rivista di giurisprudenza costituzionale e civile [pp. 2247/2248-2247/2248] GIURISPRUDENZA PENALE CORTE DI CASSAZIONE sezione I penale; sentenza 5 aprile 2005; Pres. Teresi, Est. Silvestri, P.M. Esposito (concl. diff.); ric. Perronace. Conferma Trib. Catanzaro, ord. 14 ottobre 2004 [pp. 369/370-373/374] sezione III penale; sentenza 17 febbraio 2005; Pres. Zumbo, Est. Onorato, P.M. Monetti (concl. diff.); ric. P.m. in c. Acanfora. Conferma G.i.p. Trib. Napoli, ord. 16 aprile 2004 [pp. 373/374-383/384] sezione III penale; sentenza 15 febbraio 2005; Pres. Zumbo, Est. Sarno, P.M. Meloni (concl. conf.); ric. G. Conferma Trib. Bologna, ord. 15 novembre 2004 [pp. 383/384-383/384] sezione II penale; sentenza 9 febbraio 2005; Pres. Rizzo, Est. Morgigni, P.M. Consolo (concl. conf.); ric. P.m. in c. Gasry e altri. Annulla Trib. Napoli, ord. 26 aprile 2004 [pp. 385/386-397/398] sezione I penale; sentenza 13 gennaio 2005; Pres. Gemelli, Est. Santacroce, P.M. Cedrangolo (concl. diff.); ric. G. Conferma App. Catania 1° luglio 2004 [pp. 397/398-399/400] sezioni unite penali; sentenza 27 ottobre 2004; Pres. Marvulli, Est. Brusco, P.M. Veneziano (concl. diff.); ric. Labbia. Annulla G.i.p. Trib. Roma, ord. 3 aprile 2004 [pp. 401/402-409/410] sezione I penale; sentenza 8 ottobre 2004; Pres. Fazzioli, Est. Pepino, P.M. Viglietta (concl. diff.); ric. Proc. gen. App. Genova in c. Plaza Briones. Annulla Trib. Genova 11 novembre 2003 [pp. 409/410-413/414] sezione III penale; sentenza 22 giugno 2004; Pres. Papadia, Est. De Maio, P.M. D'Angelo (concl. conf.); ric. Frassy. Conferma App. Torino 4 luglio 2003 [pp. 413/414-415/416] sezione II penale; sentenza 29 gennaio 2004; Pres. Cosentino, Est. Casucci, P.M. Iannelli (concl. conf.); ric. Grieco. Annulla Trib. Potenza, ord. 7 ottobre 2003 [pp. 415/416-419/420] sezione VI penale; sentenza 1° dicembre 2003; Pres. Fulgenzi, Est. De Roberto, P.M. Fraticelli (concl. conf.); ric. Proc. gen. App. Napoli in c. Tessitore. Annulla App. Napoli 5 dicembre 2002 [pp. 421/422-423/424] GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA CONSIGLIO DI STATO sezione V; decisione 1° marzo 2005, n. 795; Pres. Elefante, Est. Fera; Min. salute e Min. economia e finanze (Avv. dello Stato) c. De Lucia e altri (Avv. Formato). Regolamento di competenza [pp. 397/398-403/404] sezione VI; decisione 3 febbraio 2005, n. 280; Pres. Balucani, Est. Chieppa; Codacons (Avv. Rienzi, Montaldo) c. Autorità garante della concorrenza e del mercato (Avv. dello Stato Vessichelli) e altra. Annulla Tar Lazio, sez. I, 8 aprile 1998, n. 1266 [pp. 403/404-411/412] sezione VI; decisione 7 ottobre 2004, n. 6510; Pres. Giovannini, Est. Chieppa; Gentili (Avv. Del Vecchio, Ranieri) c. Min. istruzione, università e ricerca e altro (Avv. dello Stato Di Palma) e altro. Annulla Tar Marche 3 giugno 2003, n. 473 [pp. 411/412-413/414] sezione IV; decisione 1° ottobre 2004, n. 6404; Pres. Riccio, Est. Poli; Min. interno (Avv. dello Stato Giordano) c. Laganà (Avv. Chirò). Annulla Tar Liguria, sez. II, 1° agosto 2003, n. 911 [pp. 413/414-417/418] sezione VI; decisione 7 settembre 2004, n. 5822; Pres. Schinaia, Est. Chieppa; Soc. Esercizi aeroportuali (Avv. Sandulli, Riguzzi) c. Min. ambiente, Associazione nazionale comuni aeroportuali italiani - Ancai (Avv. Ioannucci) e altri; Soc. Gesac e altri (Avv. Romanelli, Riguzzi) c. Min. ambiente (Avv. dello Stato Spina), Soc. Aeroporti di Roma (Avv. Giampietro) e altri. Conferma Tar Lazio, sez. II bis, 20 aprile 2002, n. 3382 [pp. 417/418-423/424] sezione I; parere 30 giugno 2004, n. 4319/03 e n. 4452/03; Pres. Cortese, Rel. Pasqua; Pres. cons. ministri [pp. 423/424-425/426] sezione I; parere 25 febbraio 2004, n. 5611/03; Pres. Ruoppolo, Rel. Borioni; Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [pp. 427/428-429/430] sezione IV; decisione 17 aprile 2003, n. 2030; Pres. Trotta, Est. Patroni Griffi; Min. economia e finanze (Avv. dello Stato Scaramuzzi) c. Basso (Avv. Sgueglia). Conferma Tar Lazio, sez. II, 23 settembre 2002, n. 7999 [pp. 429/430-433/434] TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE sentenza 4 ottobre 2004, n. 98; Pres. Grieco, Est. Buonvino; Soc. Topo Silvio e Fausto (Avv. Mariani) c. Min. infrastrutture e trasporti - Provveditorato opere pubbliche per il Lazio (Avv. dello Stato Clemente) [pp. 433/434-435/436] TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO sezione II bis; sentenza 18 maggio 2005, n. 3921; Pres. Giulia, Est. Cogliani; Soc. Acquario 2001 (Avv. Di Ienno) c. Comune di Guidonia Montecelio (Avv. Caputo) [pp. 437/438-439/440] TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO sezione III; sentenza 22 marzo 2005, n. 1110; Pres. ed est. Zuballi; S.T.L. e altri (Avv. Ficarra) c. Min. istruzione, università e ricerca (Avv. dello Stato Gasparini) [pp. 439/440-443/444] RASSEGNA DELL'ATTIVITÀ CONSULTIVA E DI CONTROLLO SVOLTA DALLA CORTE DEI CONTI NEL SECONDO SEMESTRE 2004 [pp. 443/444-475/476] GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE sezione III; sentenza 9 giugno 2005, causa C-270/03; Pres. Rosas, Avv. gen. Stix-Hackl (concl. conf.); Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana [pp. 349/350-353/354] sezione unica; sentenza 7 giugno 2005, causa C-543/03; Pres. Skouris, Avv. gen. Geelhoed (concl. conf.); Dodl e altra c. Tiroler Gebietskrankenkasse [pp. 353/354-361/362] sezione VI; sentenza 26 maggio 2005, causa C-287/04; Pres. Borg Barthet, Avv. gen. Poiares Maduro (senza concl.); Commissione delle Comunità europee c. Regno di Svezia [pp. 363/364-363/364] sezione I; sentenza 26 maggio 2005, causa C-478/03; Pres. Jann, Avv. gen. Poiares Maduro (concl. diff.); Celtec Ltd c. Astley e altri [pp. 365/366-375/376] sezione V; ordinanza 28 gennaio 2005, causa C-208/04; Pres. Silva de Lapuerta, Avv. gen. Stix-Hackl; Inter-Environnement Wallonie ASBL c. Regione Vallone [pp. 377/378-381/382] TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE sezione III; sentenza 15 giugno 2005, causa T-7/04; Pres. Jaeger; Soc. Shaker di L. Laudato c. Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Uami) [pp. 383/384-391/392] LEGISLAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA (marzo-aprile 2005) [pp. 391/392-391/392] Back Matter


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