PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || sentenza 4 novembre 1991; Giud. ind. prel. Azzariti; imp. Ricci

April 27, 2018 | Author: Anonymous | Category: Documents
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sentenza 4 novembre 1991; Giud. ind. prel. Azzariti; imp. Ricci Source: Il Foro Italiano, Vol. 115, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1992), pp. 467/468-471/472 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23185980 . Accessed: 28/06/2014 12:23 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . 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Ne consegue che «l'amministrazione non ha il potere di rendere l'am biente insalubre neppure in vista di motivi di interesse pubblico di parti colare rilevanza. Segue che essa non ha il potere di compiere né di autorizzare attività suscettiva di determinare tale insalubrità senza l'im piego di cautele atte, di attitudine verificabile dal giudice, a scongiurare il pericolo». Esattamente l'opposto, quindi, di quanto sostiene il provvedimento in esame. Nello stesso senso, cfr. fra le tante Cass, pen., sez. Ili, 10 novembre 1982, Mazzola (id., Rep. 1984, voce Acque pubbliche, n. 168) e più di recente Cass., sez. un., 25 gennaio 1989, n. 440 (id., 1990, I, 232). Analoga conclusione viene raggiunta, e con altrettanta chiarezza, dal la Corte costituzionale. Cfr., ad esempio, la sentenza n. 210 del 1987 (id., 1988, I, 329) o la n. 641 del 30 dicembre 1987 (ibid., 694), dove si conclude che la tutela dell'ambiente è resa «concreta ed efficiente» da «sanzioni penali, civili ed amministrative» anche rispetto a specifici «obblighi di vigilanza e di intervento» demandati alle competenti autorità. Ancor più esplicitamente, con sentenza n. 283 del 23 dicembre 1986 (ibid., 774), la stessa corte sancisce addirittura il potere-dovere del giu dice penale di assumere «provvedimenti che incidano nel campo dei poteri riservati alla pubblica amministrazione» in caso di pericolo per la salute pubblica (ovviamente in presenza di reato). E, da ultimo, proprio con riferimento ai limiti per l'inquinamento atmosferico, la stessa corte è giunta ad affermare che, se sorgono dubbi circa l'adeguatezza di questi limiti, il giudice «può disporre indagini scientifiche atte a stabilire la compatibilità del limite massimo delle emis sioni con la loro tollerabilità, traendone le conseguenze giuridiche del caso. Nessuna norma ordinaria, infatti, può sottrarsi all'ossequio della legge fondamentale» e cioè l'art. 32 Cost. (Corte cost. 16 marzo 1990, n. 127, id., 1991, I, 36). La rassegna di giurisprudenza potrebbe continuare ma, a questo pun to, sembra del tutto dimostrato che sia la Corte costituzionale sia la Suprema corte di cassazione considerano esistente un diritto alla salu brità dell'ambiente e che questo diritto è direttamente esigibile dal citta dino dinanzi al giudice ordinario «nei riguardi di fatti e comportamenti comunque lesivi dell'equilibrio ecologico che è condizione necessaria per la salubrità dell'esistenza umana» (la citazione è tratta dal recentis simo Mantini, Lezioni di diritto pubblico dell'ambiente, Cedam, Pado va, 1991, 62, cui si rinvia per ulteriori citazioni e richiami). La richiesta di archiviazione in esame, quindi, si pone in totale contrasto con alme no dieci anni di giurisprudenza delle nostre corti e porterebbe di fatto, se venisse accolta, all'assurda e gravissima conseguenza di lasciare i cittadini romani esposti senza difesa, ad ogni sopruso ed inadempienza della pubblica amministrazione facendoli diventare di serie B rispetto a tutti gli altri cittadini italiani. Passando al caso di specie, è bene ricordare che il nocciolo della questione consiste nella configurabilità di una omissione di atti di uffi cio da parte di amministratori comunali e regionali per una situazione in cui si è accertato a Roma il costante e ripetuto superamento dei limiti inderogabili stabiliti dalla legge a tutela della salute della popola zione. Non si tratta, quindi, di non aver fatto il necessario «per il mi glioramento delle condizioni ambientali», come si legge nella richiesta di archiviazione. Si tratta di un omesso intervento, doveroso, per ripor tare la qualità dell'aria a Roma nell'ambito dei limiti sanitari di sicurez za previsti dalla legge per la salute della popolazione, e, per ciò solo, definiti «inderogabili» della legge stessa, come ribadito dalla Suprema corte (Cass, pen., sez. Ili, 24 novembre 1987, Irollo). Non si tratta, neppure, di «sottovalutazione della pericolosità di un fenomeno», come è scritto nel provvedimento. A parte il fatto che non si capisce perché in tal caso non possa rile varsi una omissione di atti di ufficio (salva, ovviamente, l'indagine sul la esistenza del dolo, che, tuttavia, non risulta affatto effettuata nel caso di specie secondo quanto si ricava dal provvedimento), deve met tersi in rilievo che nel caso di specie è ben difficile parlare di «sottova lutazione della pericolosità» della situazione creatasi a Roma. Infatti è la legge stessa che, fissando parametri inderogabili, considera perico losa la situazione quando questi vengono superati. E nessuna discrezio nalità, proprio per questo, è lasciata alla pubblica amministrazione. Si potrà discutere sull'efficacia di provvedimenti adottati (magari perché, «sottovalutando» la situazione, non sono stati adeguati) ma, nel caso di specie, la sottovalutazione è stata tale che nessun concreto provvedi mento è stato adottato. Il che è esattamente il contrario di quanto vuo le la legge. Ed è appena il caso di ricordare che nel 1987 la Pretura di Roma, per un caso analogo, pervenne ad archiviazione per mancan II Foro Italiano — 1992. dal magistrato penale, soprattutto nei confronti del comune, dotato, com'è noto, di particolare autonomia. Per tutte queste ragioni, ed in particolare per il profilo di responsabilità del tutto carente nella specie, dispone l'archivia zione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al pub blico ministero in sede. za di dolo dopo una complessa indagine e dopo che il sindaco aveva istituito la fascia blu respingendo anche la tesi oggi accolta dalla procu ra della repubblica di Roma (Pret. Roma, decr. 2 marzo 1987, id., 1987, II, 619). I sottoscritti, in conclusione, chiedono che il g.i.p. presso il Tribuna le di Roma non accolga la richiesta di archiviazione della procura della repubblica di Roma n. 131/918 con le conseguenze di legge e che, co munque, prima di ogni decisione ascolti i sottoscritti circa i fatti in esame. Chiedono altresì', ai sensi dell'art. 410 c.p.p., che si proceda ad inda gini preliminari sull'accertamento, tra l'altro, del superamento dei limi ti inderogabili del d.p.c.m. del 1983 con l'audizione dei tecnici del p.m.p. di Roma, e sulla mancata emanazione di qualsiasi provvedimento atto a rispettare i limiti da parte del sindaco di Roma con l'audizione del segretario generale del comune. Chiedono, altresì, che vengano acquisi ti tutti i fogli del giornale La Repubblica, cronaca di Roma, che all'e poca hanno trattato la vicenda. PRETURA DI CHIETI; PRETURA DI CHIETI; sentenza 4 novembre 1991; Giud. ind. prel. Azzariti; imp. Ricci. Oblazione nelle contravvenzioni — Domanda — Ammissibilità — Fattispecie (Cod. pen., art. 162 bis; cod. proc. pen., art. 461, 565). È ammissibile la domanda di oblazione presentata per la prima volta nell'udienza fissata per la celebrazione del giudizio ab breviato (nella specie, l'imputato, dopo aver presentato op posizione a decreto penale di condanna, chiedendo la celebra zione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, aveva inol trato in sede di udienza camerale fissata all'uopo domanda di oblazione a norma dell'art. 162 bis c.p.). (1) (1) Non constano precedenti editi in termini. In tema di ruolo e spazi procedimentali dell'oblazione nel codice di rito del 1988, cfr., in gene rale, Nappi, Guida al nuovo codice di procedura penale, 2a ed., Mila no, 1991, 332 s.; Sottani, Iprocedimenti speciali in pretura, in I giudì zi semplificati a cura di Gatto, Padova, 1989, 340 s.; Id., L'oblazione nel nuovo processo penale: caratteristiche, struttura e ipotesi, in Giust. pen,, 1990, III, 673. Il principio di permeabilità delle forme processuali — su cui cfr. Somma, Giudizio abbreviato, in Iprocedimenti speciali a cura di Dalia, Napoli, 1989, 92 s., nonché Di Chiara, Permeabilità dei riti e giudizio abbre viato a seguito di conversione: il criterio dello 'stato degli atti' nella dialettica dei rapporti tra giudice e parti, in Foro it., 1991, II, 491 — trova precisi referenti normativi nelle ipotesi di trasformazione del rito previste dagli art. 452 e 458 c.p.p. (sul tema, cfr. Sechi, La conver sione in giudizio abbreviato del giudizio direttissimo e del giudizio im mediato, in / giudizi semplificati, cit., 277 s.), e risponde al duplice intento di consentire all'imputato, sussistendone i presupposti* di lucra re comunque i benefici premiali connessi ai riti 'patteggiati' e, nel con tempo, di favorire lo svolgimento di tali riti per ragioni di economia complessiva del sistema (cfr., in tale ultimo senso, i noti argomenti della Relazione al progetto preliminare, in Le leggi, 1988, 2544 s.). Il problema postosi in giurisprudenza concerne, invece, la possibilità This content downloaded from 91.238.114.237 on Sat, 28 Jun 2014 12:23:44 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp GIURISPRUDENZA PENALE A seguito di richiesta del p.m., Ricci Antonio, qualificato in epigrafe, veniva condannato alla pena di lire 800.000 di am menda con decreto penale del 7 marzo 1991 emesso da questo g.i.p. per il reato di cui in rubrica. Nei termini di legge il Ricci proponeva opposizione, facendo contestuale richiesta di giudi zio abbreviato a norma del 2° comma dell'art. 565 c.p.p. Disposta l'udienza in camera di consiglio a norma dell'art. 441 c.p.p., l'imputato produceva istanza — che reiterava ver balmente — per essere ammesso all'oblazione della contravven zione ex art. 162 bis c.p., all'uopo dichiarando che era stata da tempo eliminata ogni conseguenza pericolosa del reato atte so che il cantiere era stato smantellato essendo stati ultimati i lavori sin dal 30 aprile 1990; produceva e depositava agli atti assegno circolare di lire 824.000 intestato all'ufficio del registro di Chieti, importo corrispondente alla metà del massimo del l'ammenda prevista ex art. 77, lett. a), d.p.r. 164/76 oltre spese processuali. Il p.m. dichiarava di opporsi alla domanda di oblazione atte so che la richiesta non era proponibile nell'attuale fase di rito abbreviato e non potevano acquisirsi ulteriori atti o documenti rispetto a quelli già esistenti nel fascicolo di cui agli art. 561 e 554, 4° comma, c.p.p. Venivano da parte del giudicante acquisite informazioni pres so i carabinieri di Ortona che confermavano che il cantiere del Ricci era stato smantellato per ultimazione dei lavori; indi si procedeva alla discussione della causa e all'esito veniva data lettura del dispositivo di sentenza ex art. 442 c.p.p. fondata sui seguenti motivi. Motivi della decisione. — La violazione contestata rientra tra quelle oblazionali ex art. 162 bis c.p. per la disposizione di cui all'art. 127 1. 689/81, trattandosi di reato di cui al richiamato art. 34, lett. n, stessa legge. L'opposizione del p.m. alla istanza di oblazione attiene es senzialmente a motivi d'ordine processuale, di duplice configu razione: a) tardività della richiesta, perché fatta nell'udienza di camera di consiglio e non, invece, nell'atto di opposizione al decreto penale, a norma dell'art. 464 c.p.p.; b) non acquisibili tà di ulteriori atti o documenti (in particolare l'assegno circola re prodotto dall'opponente). Ritiene il giudicante ambedue le doglianze infondate e quindi ammissibile la domanda di oblazione. Quanto al primo punto, a ben vedere non si rinviene una norma del codice di rito che osti all'ammissibilità dell'istanza di oblazione fatta per la prima volta in udienza per il giudizio abbreviato. Le norme processua listiche che attengono specificamente all'opposizione al decreto penale di condanna sono contenute negli art. 461, 3° comma, c.p.p., per quanto attiene ai reati di competenza del tribunale e 565, 2° comma, c.p.p., per quanto attiene ai reati di compe tenza pretorile. Col primo di detti articoli si prescrive semplice mente che l'opponente al decreto penale possa chiedere, quale alternativa al rito normale, il giudizio immediato ovvero il giu dizio abbreviato o l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.; e, con l'art. 565, che debba chiedere al g.i.p. il decreto che dispone il giudizio ordinario ovvero il giudizio abbreviato o l'ap plicazione della pena ex art. 444 c.p.p. Sicché non c'è traccia di prescrizione di richiesta di oblazione di dar luogo a ipotesi atipiche di conversione consentendo alla parte che abbia già effettuato scelte rituali di innestare su queste, in un mo mento successivo, ulteriori opzioni modificatrici. In quest'ottica — nel la quale si iscrive l'inedita problematica oggetto della pronuncia in ras segna — si sono, tuttavia, evidenziati atteggiamenti non univoci: alla tesi secondo cui «il patteggiamento è compatibile con il giudizio abbre viato, nel senso che, pur mancando un'espressa previsione normativa, è configurabile la possibilità di chiedere l'applicazione della pena pat teggiata nel corso del giudizio abbreviato, in linea con le finalità di speditezza che si tendono a conseguire con i procedimenti speciali», pur essendo, ovviamente, esclusa una irrazionale duplice riduzione di pena (Cass. 24 settembre 1990, Nuzzo, Cass, pen., 1991, II, 442), si contrappone, nella medesima giurisprudenza di legittimità, la tesi oppo sta, sostenuta facendo leva sulle «differenze ontologiche, strutturali, funzionali e procedimentali» tra i due istituti (Cass. 18 maggio 1990, Doria, ibid., 15; analogamente, Cass. 28 giugno 1990, Nicoli, Arch, nuova proc. pen., 1991, 786). In argomento, cfr. Melillo, Note in te ma di rapporti tra giudizio abbreviato e patteggiamento, in Cass. pen., 1991, II, 443 s. Il Foro Italiano — 1992. nell'atto di opposizione a pena di decadenza. Le prescrizioni attengono solo ai riti chiaramente indicati dalle norme stesse, riti alternativi che si possono chiedere solo in sede di opposizio ne non oltre i quindici giorni dalla notificazione del decreto penale di condanna. Una diversa opinione non potrebbe certo farsi derivare dal l'art. 464, 2° comma, secondo cui «il giudice, se è presentata domanda di oblazione contestuale all'opposizione, decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti a norma del 1° comma». Ciò significa semplicemente che se l'opponente ab bia contemporaneamente chiesto il giudizio immediato (o ab breviato o anche l'applicazione dell'art. 444) ed altresì fatto do manda di oblazione, il giudice vagherà per prima quest'ultima e solo nel caso che non intendesse accoglierla emetterà il decre to fissando il termine entro cui il p.m. dovrà esprimere il suo consenso alla richiesta di giudizio immediato o abbreviato o di applicazione dell'art. 444. La norma quindi lungi dall'avallare la tesi del p.m., col fa coltizzare la possibilità «contestuale», in sede di opposizione al decreto, dell'istanza di oblazione e della richiesta di uno dei riti alternativi, semmai dimostra proprio il contrario, cioè la possibilità di fare istanza di oblazione anche dopo aver chiesto un rito alternativo. Ma oltre all'interpretazione letterale delle cennate norme di rito, osta certamente alla tesi del p.m. la considerazione delle caratteristiche stesse dell'istituto dell'oblazione delle contravven zioni punite con pena alternativa dell'arresto e dall'ammenda di cui all'art. 162 bis c.p. quale introdotta dall'art. 126 1. 689/81. Ivi si prevede non solo la facoltà del contravventore di chie dere l'oblazione — con la conseguenza dell'estinzione del reato in caso di accoglimento dell'istanza — «prima del decreto di condanna» e comunque «prima dell'apertura del dibattimento» (1° comma), ma anche di riproporla «sino all'inizio della di scussione finale del dibattimento di primo grado» (5° comma). È cosi evidente il favor del legislatore per questa possibilità di estinzione del reato contravvenzionale — estesa dalla 1. 689/81 oltre i limiti di cui all'art. 162 c.p. che concerneva i soli reati puniti con la pena dell'ammenda — che non appare dubbio che, se allora fosse già stato in vigore un codice processuale come quello attuale, sarebbe stata certamente specificata la fa coltà di proporre l'istanza di oblazione anche in sede di udienza di rito alternativo. Ora quindi sussisterebbe semmai solo un problema di coordi namento del testo dell'art. 162 bis c.p. con le attuali disposizio ni di procedura, ma posto che — come visto — da queste ulti me non si ricava alcun divieto nel senso prospettato dal p.m., il problema stesso non può che essere risolto nel senso della interpretazione estensiva (non analogica) dell'art. 162 bis c.p., onde equiparare al «dibattimento» ivi specificato l'udienza fis sata per il rito alternativo. Altrimenti opinando, sussisterebbe ad avviso del giudicante anche un problema di costituzionalità per l'evidente disparità di trattamento tra il caso dell'opponente a decreto penale facol tizzato a fare istanza di oblazione prima del dibattimento di primo grado e magari a riproporla, se non ammessa, dopo esau rito il dibattimento e prima della discussione finale e il caso dell'opponente a decreto penale non ammesso a tanto sol per ché aveva optato per la richiesta di un giudizio alternativo o per l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. A ben vedere il giudizio «abbreviato» di cui agli art. 438 ss. c.p.p. comporta solo la decisione della causa «allo stato degli atti», e cioè senza possibilità per l'imputato o per il p.m. di chiedere nuove prove. Ma tutto ciò evidentemente attiene al me rito del processo, e cioè al giudizio sull'esistenza o meno della responsabilità penale ascritta all'imputato, alla conferma giudi ziale o meno dell'accusa. Ben altra questione — e certamente preliminare ed estranea al merito — è quella che si introduce con la domanda di obla zione, con la quale l'imputato evidentemente sul presupposto implicito sull'accettazione del fatto come qualificato dal p.m. — chiede semplicemente a norma dell'art. 162 bis c.p. di poter estinguere il reato stesso. È evidente che tutto ciò non scalfisce la regola della decisione (di merito) «allo stato degli atti», che è caratteristica del giudizio abbreviato. Non ha infine pregio l'altra motivazione dell'opposizione del p.m. fondata sulla assunta non acquisibilità di nuovi atti o do This content downloaded from 91.238.114.237 on Sat, 28 Jun 2014 12:23:44 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp PARTE SECONDA cumenti. L'art. 441 c.p.p. precisa semplicemente che «nel giudi zio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizio ni previste per l'udienza preliminare», con le sole eccezioni di quelle degli art. 422 (nuove acquisizioni di prove a seguito della prospettazione di «temi nuovi o incompleti» da parte del giudi cante) e 423 (modificazione dell'imputazione). Sicché è evidente che al di fuori dei casi suddetti non può esistere un divieto assoluto di produrre documento alcuno, e la conferma testuale ne viene proprio dall'art. 421 relativo alla discussione in camera di consiglio dell'udienza preliminare, che, al 3° comma, prevede che il p.m. e il difensore procedono alla discussione utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'art. 416, 2° comma, «nonché gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione». Dunque è prevista testualmente, per l'udienza preliminare, sif fatta possibilità, e la stessa deve ritenersi evidentemente ammis sibile, ex art. 441, nel giudizio abbreviato, e senza alcun dubbio allorché trattasi non di atti o documenti che possano attenere alla decisione di merito della causa, bensì all'estinzione del rea to (nella fattispecie, l'assegno circolare per il pagamento di quan to previsto dall'art. 162 bis c.p.; in analoga fattispecie potrebbe ipotizzarsi il certificato di morte del reo ovvero un formale ver bale di rimessione di querela ed accettazione della rimessione). Parimenti ammissibile si palesa la semplice verifica da parte del g.i.p. — nella fattispecie effettuata tramite informativa ri chiesta ai carabinieri — dell'avvenuta eliminazione delle conse guenze dannose o pericolose del reato quale richiesta dall'art. 162 bis c.p. per l'ammissione dell'oblazione. Per le esposte considerazioni va definitivamente acquisito agli atti l'assegno circolare prodotto dall'imputato e, ritenuto non sussistere altro motivo di ricusazione della domanda di oblazio ne ex art. 162 bis c.p., va dichiarato non doversi procedere con tro Ricci Antonio per essere il reato estinto per oblazione. PRETURA DI VELLETRI; PRETURA DI VELLETRI; sentenza 31 ottobre 1991; Giud. Meloni; imp. Franceschetti. Incolumità pubblica (reati e sanzioni amministrative contro la) — Attività industriali — Rischi d'incidenti rilevanti — Obbli go di notifica — Inosservanza — Reato (D.p.r. 17 maggio 1988 n. 175, attuazione della direttiva Cee n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivi tà industriali, ai sensi della 1. 16 aprile 1987 n. 183, art. 4, 21; d.p.c.m. 31 marzo 1989, applicazione dell'art. 12 d.p.r. 17 maggio 1988 n. 175 concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali, art. 4). Commette la contravvenzione di cui agli art. 4, 1° comma, lett. a), e 21, 1° comma, d.p.r. 17 maggio 1988 n. 175 il responsa bile di una società esercente attività industriale, il quale omet ta di far pervenire una notifica ai ministri dell'ambiente e della sanità, qualora tale attività comporti o possa comporta re l'uso di sostanza pericolosa indicata nell'allegato III al de creto in quantità eccedente il limite ivi specificato, ovunque la sostanza risulti contenuta, e, in particolare, anche nel caso in cui la sostanza sia detenuta in due carri ferroviari conte nenti ciascuno quantitativi inferiori al predetto limite e di stanti tra di essi meno di cinquecento metri, l'uno collegato direttamente all'impianto all'interno dello stabilimento della società e l'altro giacente nella stazione ferroviaria in attesa dell'esaurimento del primo. (1) (1) Per anni le guerre di competenza tra ministeri avevano bloccato il recepimento nel nostro paese della direttiva post-Seveso del 24 giugno 1982 sui rischi d'incidenti rilevanti connessi con determinate attività in 1l Foro Italiano — 1992. All'esito dell'odierno dibattimento risulta sicuramente prova ta la responsabilità penale dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto. Le prove a carico dell'imputato sono costituite dal le dichiarazioni dei funzionari Usi Rm 30 Blasetti e Fantini, dei brigadieri della guardia di finanza Pascale e Palliccia, del geom. Scafoni nonché dalla documentazione agli atti prodotta dal p.m. ed acquisita in dibattimento, costituita dalla copia del la lettera di vettura in data 12 gennaio 1990. In ordine alle deposizioni rese dai testi Blasetti e Fantini ap pare necessario precisare che, contrariamente a quanto sostenu to dal difensore dell'imputato, le dichiarazioni dei suddetti testi sono pienamente valide ed utilizzabili ai fini della decisione. A tale proposito, al fine di comprendere l'infondatezza della eccezione proposta dalla difesa appare necessario riassumere bre vemente le argomentazioni addotte nonché il contenuto delle ordinanze dibattimentali pronunciate da questo giudice nel cor so del giudizio. Occorre premettere che all'udienza in data 25 ottobre 1990 il p.m. ai sensi dell'art. 516 c.p.p. modificava l'o riginario capo di imputazione nel senso in cui contestava all'im dustriali. Non è bastato, però, emanare in attuazione della direttiva post-Seveso il d.p.r. 17 maggio 1988 n. 175 (modificato e integrato con d.m. ambiente 20 maggio 1991), per far decollare effettive attività di controllo sugli impianti a rischio d'incidente rilevante ubicato nel terri torio nazionale (emblematico in proposito il d.l. 7 gennaio 1991 n. 4, reiterato con d.l. 17 marzo 1992 n. 232, volto a potenziare le strutture organizzative preposte alle attività di controllo). In questo panorama deludente, ancor più significativa appare la sen tenza che qui presentiamo, dal momento che mette in luce un caso di applicazione del d.p.r. n. 175. Tra gli obblighi ivi previsti a carico dei responsabili di attività industriali a rischio già esistenti (i c.d. «fabbri canti»), fa spicco quello contemplato negli art. 4, 5, 7, 3° comma, e sanzionato dall'art. 21, 1° comma, con l'arresto fino a un anno: l'ob bligo, cioè, di far pervenire entro 1*8 luglio 1989 ai ministri dell'ambien te e della sanità (e in copia alla regione o provincia autonoma) una apposita notifica, con allegato un rapporto di sicurezza. Si tratta di un obbligo che sorge, in particolare, qualora l'attività industriale «com porti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riporta ta nell'allegato III, nelle quantità ivi indicate, come sostanze immagaz zinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata» (art. 4, 1° comma, lett. a, n. 1). D'altra parte, in forza dell'art. 4, 2° com ma, la notifica è obbligatoria, «qualora le quantità delle sostanze peri colose... siano complessivamente raggiunte o superate in più stabilimenti distanti tra loro meno di cinquecento metri, di proprietà del medesimo fabbricante». A sua volta, l'allegato III, contenente l'elenco delle so stanze ai fini dell'applicazione dell'art. 4, esordisce con la frase: «Le quantità menzionate in appresso si intendono per impianto o per com plesso di impianti di un medesimo fabbricante quando la distanza tra gli impianti non è sufficiente per evitare, in circostanze prevedibili, un aggravamento dei rischi di incidenti rilevanti. In ogni caso queste quan tità si intendono per complesso di impianti di un medesimo fabbricante se la distanza tra di essi è inferiore a circa cinquecento metri». Infine, il d.p.c.m. 31 marzo 1989, emesso in applicazione dell'art. 12 d.p.r. n. 175, all'art. 4, 1° comma, prevede che, «ai fini della verifica della soglia dell'allegato III al d.p.r. 17 maggio 1988 n. 175, i quantitativi delle sostanze riferibili ad una singola voce si intendono per complesso di impianti e depositi connessi, appartenenti al medesimo fabbricante, se la distanza tra di essi è inferiore a cinquecento metri». (Per una illustrazione della normativa post-Seveso, v. Guariniello, L'aspetto nor mativo del d.p.r. n. 175/88, in Dossier ambiente, 1989, 6, 11 s.; Muc ciarelli, I decreti di attuazione delle direttive comunitarie in materia di prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti [d.p.r. 17 maggio 1988 n. 175], in Legislazione pen., 1989, 123). In un simile quadro normativo, il Pretore di Velletri giunge a soste nere che «la ratio della normativa, consistente nella finalità di evitare gli incidenti rilevanti dipendenti da attività industriali che potrebbero insorgere in presenza di elevati qualitativi di sostanze ritenute pericolo se, induce a interpretare la norma nel senso in cui ogniqualvolta venga superato il limite imposto di una determinata sostanza pericolosa, ovunque contenuta, scatti l'obbligo della notifica», e che «la normativa di cui al d.p.r. n. 175 non richiede l'esistenza di un vero e proprio 'deposito' inteso come luogo ove vengono trasferite ed immagazzinate le sostanze pericolose». Nel caso di specie, relativo ad attività industriale compor tante l'impiego di cloro, «l'imputato aveva progettato l'impianto in modo tale da esaurire un intero ciclo di lavorazione con una quantità di cloro inferiore al limite di venticinque tonnellate», ma era dimostrata «la con temporanea presenza di due ferrocisterne contenenti ventiquattro ton nellate di cloro ciascuno ad una distanza inferiore a cinquecento metri l'una dall'altra»: la prima in uso nello stabilimento dell'imputato, la seconda invece giacente presso la stazione ferroviaria in attesa dell'e saurimento della prima e tuttavia già consegnata all'imputato. 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Rombi, Est. Di Mauro, P.M. Viale (concl. parz. diff.); ric. Nunziata. Annulla senza rinvio App. Firenze 5 dicembre 1990 [pp. 19/20-23/24] sezioni unite penali; sentenza 18 giugno 1991; Pres. Boschi, Est. Moro, P.M. (concl. conf.); ric. Argenti. Conferma Trib. sorveglianza Caltanissetta, ord. 7 novembre 1990 [pp. 23/24-27/28] sezione VI penale; sentenza 30 maggio 1991; Pres. Boschi, Est. Calfapietra, P.M. Di Ciccio (concl. conf.); ric. Palmieri. Annulla App. Roma 3 ottore 1990 [pp. 27/28-27/28] sezione V penale; sentenza 9 gennaio 1991; Pres. ed est. Lumia, P.M. Armani (concl. diff.); ric. Niglio. Annulla senza rinvio App. Salerno 7 luglio 1989 [pp. 29/30-35/36] sezione IV penale; sentenza 6 dicembre 1990; Pres. Lo Coco, Est. Battisti, P.M. (concl. conf.); ric. Bonetti e altri. Annulla App. Trento 14 dicembre 1989 [pp. 35/36-51/52] CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA sentenza 12 giugno 1991; Pres. Guidoboni, Est. Persico; imp. Spinoglio [pp. 51/52-55/56] TRIBUNALE DI LECCE sentenza 30 gennaio 1991; Pres. Gaeta, Est. Aprile; imp. Giunca [pp. 55/56-57/58] PRETURA DI REGGIO EMILIA sezione distaccata di Montecchio Emilia; sentenza 4 ottobre 1991; Giud. Brusati; imp. Bondavalli [pp. 57/58-61/62] PRETURA DI VIGEVANO ordinanza 30 maggio 1991; Giud. Palminota; imp. Ferrari [pp. 63/64-63/64] CORTE DI CASSAZIONE sezioni unite penali; sentenza 1° ottobre 1991; Pres. Zucconi Galli Fonseca, Est. Moro, P.M. (concl. conf.); ric. Alleruzzo e altri. Conferma Assise Catania, ord. 30 marzo 1991, 3, 5 e 9 aprile 1991 [pp. 65/66-73/74] sezione VI penale; sentenza 27 settembre 1991; Pres. Perrotti, Est. Di Mauro, P.M. (concl. conf.); ric. P.m. Conferma Pret. Cremona, ord. 7 gennaio 1991 [pp. 73/74-77/78] sezione III penale; sentenza 3 luglio 1991; Pres. Glinni, Est. Mele, P.M. D'Ambrosio (concl. diff.); ric. Proc. rep. Trib. Genova c. Cerra. Conferma Trib. Genova 6 dicembre 1990 [pp. 77/78-85/86] sezioni unite penali; sentenza 18 giugno 1991; Pres. Boschi, Est. Catalano, P.M. (concl. diff.); ric. Gloria. Annulla senza rinvio Pret. Roma 28 maggio 1990 [pp. 85/86-87/88] sezione VI penale; sentenza 24 aprile 1991; Pres. Moro, Est. De Roberto, P.M. (concl. conf.); ric. P.m. in causa Orlando. Annulla Pret. Milano, ord. 28 agosto 1990 [pp. 87/88-89/90] sezione VI penale; sentenza 22 aprile 1991; Pres. Rombi, Est. Cocco, P.M. (concl. diff.); ric. P.m. in procedimento Casula. Conferma Trib. Prato, ord. 31 maggio 1990 [pp. 89/90-91/92] sezione VI penale; sentenza 7 dicembre 1990; Pres. Moro, Est. Calfapietra, P.M. Cucco (concl. conf.); ric. Iozzo. Conferma App. Catanzaro 22 dicembre 1989 [pp. 91/92-91/92] sezione III penale; sentenza 27 novembre 1990; Pres. Glinni, Est. Siena, P.M. Ciani (concl. conf.); ric. Barrasso. Conferma App. Napoli 18 ottobre 1989 [pp. 93/94-95/96] sezione VI penale; sentenza 19 giugno 1990; Pres. Rombi, Est. Albamonte, P.M. Martusciello (concl. diff.); ric. De Stefani. Conferma App. Roma 30 marzo 1989 [pp. 95/96-103/104] CORTE D'APPELLO DI PALERMO sentenza 27 maggio 1991; Pres. Passantino, Est. Cottone; imp. Barraco [pp. 103/104-105/106] PRETURA DI ROVIGO sentenza 13 gennaio 1992; Giud. P. Novelli; imp. Grillini [pp. 105/106-115/116] PRETURA DI TORINO sentenza 2 maggio 1991; Giud. Guariniello; imp. Piazza ed altri [pp. 115/116-127/128] CORTE DI CASSAZIONE sezione V penale; sentenza 8 gennaio 1992; Pres. ed est. Bertoni, P.M. (concl. diff.); ric. P.m. in causa Savant. Annulla Pret. Torino 11 giugno 1991 [pp. 129/130-131/132] sezioni unite penali; sentenza 1° ottobre 1991; Pres. Zucconi Galli Fonseca, Est. Pittiruti, P.M. Aponte (concl. conf.); ric. Sini e altro. Conferma App. Torino 10 ottobre 1990 [pp. 131/132-133/134] sezione feriale penale; sentenza 14 settembre 1991; Pres. Consoli, Est. Nardi, P.M. (concl. parz. diff.); ric. Ahmetovic. Annulla senza rinvio Trib. Verona, ord. 23 maggio 1991 [pp. 133/134-139/140] sezione VI penale; sentenza 12 luglio 1991; Pres. Boschi, Est. Guida, P.M. Lombardo (concl. conf.); ric. Ruggiero ed altri. Conferma App. Bologna 21 gennaio 1991 [pp. 141/142-141/142] sezione VI penale; sentenza 12 luglio 1991; Pres. Boschi, Est. Guida, P.M. (concl. conf.); ric. Boccadifuoco. Conferma Trib. Firenze, ord. 31 dicembre 1990 [pp. 141/142-145/146] sezione V penale; sentenza 3 luglio 1991; Pres. Garella, Est. Lumia, P.M. Aloisi (concl. parz. diff.); ric. D'Amico. Annulla senza rinvio App. Caltanissetta 12 dicembre 1989 [pp. 145/146-149/150] sezione VI penale; sentenza 20 giugno 1991; Pres. Boschi, Est. Maffei, P.M. Ranieri (concl. conf.); ric. Pernice. Conferma App. Torino 13 novembre 1990 [pp. 149/150-151/152] sezioni unite penali; sentenza 18 giugno 1991; Pres. Boschi, Est. Mele, P.M. Lombardi (concl. conf.); ric. Tallia. Annulla senza rinvio App. Torino 30 dicembre 1988 [pp. 151/152-155/156] sezione VI penale; sentenza 7 giugno 1991; Pres. Boschi, Est. Moro, P.M. Martusciello (concl. diff.); ric. P.m. in causa Morra. Conferma Trib. Napoli, ord. 31 ottobre 1990 [pp. 155/156-157/158] sezione VI penale; sentenza 27 aprile 1991; Pres. Boschi, Est. Di Mauro, P.M. (concl. conf.); ric. Canzio. Conferma Pret. Trani 18 aprile 1990 [pp. 157/158-159/160] sezione V penale; sentenza 19 aprile 1991; Pres. Bilardo, Est. Marrone, P.M. (concl. conf.); ric. Bosio ed altri. Annulla senza rinvio App. Torino 12 ottobre 1990 [pp. 161/162-165/166] sezione VI penale; sentenza 8 aprile 1991; Pres. Salafia, Est. D'Asaro, P.M. Scardaccione (concl. conf.); ric. Frisina. Conferma App. Palermo, ord. 14 giugno 1990 [pp. 165/166-165/166] sezione VI penale; ordinanza 23 marzo 1991; Pres. Boschi, Rel. Guida, P.M. (concl. conf.); ric. Manti [pp. 167/168-167/168] sezione VI penale; sentenza 13 febbraio 1991; Pres. Valente, Est. Losapio, P.M. Toscani (concl. conf.); ric. Cimmarrusti. Conferma App. Milano 5 settembre 1990 [pp. 167/168-171/172] TRIBUNALE DI MILANO ordinanza 23 ottobre 1991; Pres. Martorelli; imp. Kovacevic [pp. 171/172-173/174] TRIBUNALE DI CASSINO sentenza 10 ottobre 1991; Pres. ed est. Urbano; imp. Antignani [pp. 173/174-175/176] TRIBUNALE DI MARSALA ordinanza 25 settembre 1991; Pres. Spina; imp. X e altri [pp. 175/176-177/178] TRIBUNALE DI GENOVA ordinanza 25 marzo 1991; Pres. Airoldi; imp. Sofiane [pp. 177/178-179/180] PRETURA DI TERMINI IMERESE sentenza 3 dicembre 1991; Giud. ind. prel. Sciuto; imp. Lo Re. [pp. 179/180-181/182] PRETURA DI VERONA ordinanza 4 novembre 1991; Giud. Filocamo; imp. X. [pp. 181/182-183/184] CORTE DI CASSAZIONE sezione VI penale; sentenza 14 novembre 1991; Pres. Salafia, Est. Santilli, P.M. Geraci (concl. conf.); ric. Casanova. Annulla App. Roma 18 marzo 1991 [pp. 185/186-185/186] sezione V penale; sentenza 25 ottobre 1991; Pres. Guasco, Est. D'Urso, P.M. (concl. diff.); Proc. rep. Bologna c. Borrello. Annulla G.i.p. Trib. Bologna, ord. 24 aprile 1991 [pp. 185/186-187/188] sezione II penale; sentenza 10 ottobre 1991; Pres. ed est. Adami, P.M. Fraticelli (concl. diff.); ric. Proc. rep. Bologna c. Paoloni. Annulla Pret. Udine-Tarcento 16 maggio 1990 [pp. 187/188-191/192] sezione feriale penale; sentenza 30 luglio 1991; Pres. Consoli, Est. Pioletti, P.M. Morozzo Della Rocca (concl. diff.); ric. Spezio. Annulla senza rinvio Trib. Milano, ord. 10 maggio 1991 [pp. 191/192-197/198] sezione I penale; sentenza 3 giugno 1991; Pres. Carnevale, Est. Dubolino, P.M. (concl. diff.); ric. Min. tesoro e Kiem. Annulla App. Trento, ord. 22 febbraio 1991 [pp. 197/198-199/200] sezioni unite penali; ordinanza 31 maggio 1991; Pres. Brancaccio, Rel. Sifola, P.M. (concl. conf.); ric. Versaci ed altri. Dichiara inammissibile ricorso avverso Cass., ord. 21 febbraio 1991 [pp. 201/202-201/202] sezione VI penale; sentenza 14 maggio 1991; Pres. Salafia, Est. Casadei Monti, P.M. (concl. parz. diff.); ric. Gonzales. Conferma App. Torino 6 giugno 1990 [pp. 203/204-211/212] sezione VI penale; sentenza 12 aprile 1991; Pres. Perrotti, Est. Fattori, P.M. Aponte (concl. conf.); ric. Galatà [pp. 211/212-219/220] sezione IV penale; sentenza 4 aprile 1991; Pres. Nigro, Est. Iarossi, P.M. Tranfo (concl. conf.); ric. Fisco. Conferma App. Palermo 3 luglio 1990 [pp. 219/220-223/224] sezione III penale; sentenza 7 novembre 1990; Pres. Accinni, Est. Morgigni, P.M. Toscani (concl. conf.); ric. Cappuccini. Conferma App. Brescia 9 novembre 1987 [pp. 223/224-225/226] CORTE D'APPELLO DI LECCE sentenza 16 settembre 1991; Pres. ed est. Catamo; imp. Poli [pp. 225/226-227/228] TRIBUNALE DI GENOVA sentenza 6 dicembre 1991; Pres. E. Giacalone, Est. Pastorino; imp. Agnoletto [pp. 227/228-233/234] sentenza 14 novembre 1991; Pres. ed est. Pastorino; imp. Esposito e altri [pp. 233/234-235/236] TRIBUNALE DI ROMA sentenza 8 novembre 1991; Pres. Amato, Est. Paoloni; imp. Proietti, Zaccaria ed altri [pp. 235/236-241/242] TRIBUNALE DI GENOVA ordinanza 24 settembre 1991; Pres. Airoldi; imp. Bennour Abdellazia ed altro [pp. 241/242-243/244] TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA PER I MINORENNI DI GENOVA ordinanza 4 giugno 1991; Pres. ed est. Mazza Galanti; Al Ashker [pp. 245/246-251/252] PRETURA DI MARSALA sentenza 4 dicembre 1991; Giud. Genna; imp. Mortillaro e altri [pp. 251/252-257/258] PRETURA DI MATERA sentenza 24 settembre 1991; Giud. ind. prel. Vetrone [pp. 257/258-259/260] PRETURA DI CAMERINO sentenza 20 settembre 1991; Giud. Iacoboni; imp. Felicioni ed altri [pp. 259/260-263/264] CORTE DI CASSAZIONE sezione I penale; sentenza 18 dicembre 1991; Pres. Carnevale, Est. Belfiore, P.M. (concl. diff.); ric. Pacchiarotti. Conferma G.i.p. Pret. Velletri, ord. 18 luglio 1991 [pp. 265/266-265/266] sezioni unite penali; sentenza 6 dicembre 1991; Pres. Brancaccio, Est. Satta Flores, P.M. (concl. diff.); ric. Dell'Aiuto. Conferma Trib. Firenze, ord. 31 gennaio 1991 [pp. 267/268-273/274] sezioni unite penali; sentenza 6 dicembre 1991; Pres. Brancaccio, Est. Della Penna, P.M. Gazzara (concl. parz. diff.); ric. Scala e altri. Annulla App. Catania 18 gennaio 1991 [pp. 273/274-275/276] sezioni unite penali; sentenza 1° ottobre 1991; Pres. Zucconi Galli Fonseca, Est. Della Penna, P.M. (concl. conf.); ric. Simioli. Conferma Trib. Napoli ord. 21 marzo 1991 [pp. 275/276-283/284] sezioni unite penali; sentenza 1° ottobre 1991; Pres. Zucconi Galli Fonseca, Est. Feliciangeli, P.M. Aponte (concl. conf.); P.m. c. Vercelli. Conferma G.i.p. Pret. Casale Monferrato, ord. 17 dicembre 1990 [pp. 283/284-293/294] sezione I penale; sentenza 28 maggio 1991; Pres. Vella, Est. Serianni, P.M. (concl. conf.); ric. Antonuccio. Conferma G.i.p. Trib. Gela, ord. 1° marzo 1991 [pp. 293/294-293/294] sezione VI penale; sentenza 25 ottobre 1990; Pres. Valente, Est. Stincardini, P.M. Toscani (concl. conf.); ric. Patruno. Annulla senza rinvio App. Bari 13 novembre 1989 [pp. 295/296-295/296] sezione VI penale; sentenza 9 ottobre 1990; Pres. Perrotti, Est. Maffei, P.M. Guardascione (concl. diff.); ric. Perrella e altri. Conferma App. Roma 30 aprile 1988 [pp. 295/296-299/300] CORTE D'APPELLO DI FIRENZE sentenza 21 giugno 1991; Pres. Corrieri, Est. Gironi; imp. Conciani e Spadaccia [pp. 301/302-305/306] TRIBUNALE DI GENOVA sentenza 7 novembre 1991; Pres. Ballini, Est. Ivaldi; imp. Batini e altri [pp. 305/306-307/308] TRIBUNALE DI LECCE ordinanza 18 giugno 1991; Pres. Stasi, Rel. Mantovano; ric. Mongoli [pp. 307/308-315/316] sentenza 13 maggio 1991; Pres. Stasi, Est. Mantovano; imp. Marra ed altro [pp. 315/316-321/322] PRETURA DI CUNEO sentenza 5 marzo 1992; Giud. Perlo; imp. Perotto ed altro [pp. 321/322-325/326] PRETURA DI PISTOIA sentenza 12 febbraio 1992; Giud. Civinini; imp. Benintende [pp. 325/326-329/330] PRETURA DI GENOVA sentenza 27 luglio 1991; Giud. Petruzziello; imp. Barsanti ed altri [pp. 329/330-343/344] CORTE DI CASSAZIONE sezioni unite penali; sentenza 27 marzo 1992; Pres. Zucconi Galli Fonseca, Est. Moro, P.M. Aponte (concl. conf.); ric. Fogliani ed altri. Conferma App. Catania 3 maggio 1991 [pp. 345/346-347/348] sezione III penale; sentenza 27 febbraio 1992; Pres. Gambino, Est. Accattatis, P.M. Carlucci (concl. conf.); ric. Bergamini e altri. Conferma Pret. Lucca 5 luglio 1991 [pp. 347/348-357/358] sezione III penale; sentenza 8 novembre 1991; Pres. Battimelli, Est. Morgigni, P.M. (concl. diff.); ric. Faticanti. Conferma Pret. Roma 12 aprile 1991 [pp. 357/358-361/362] sezione IV penale; sentenza 12 luglio 1991; Pres. Severino, Est. Caizzone, P.M. Fraticelli (concl. conf.); ric. Silvestri e Leone. Conferma App. Napoli 29 gennaio 1991 [pp. 363/364-367/368] sezione VI penale; sentenza 31 maggio 1991; Pres. Perretti, Est. Fattori, P.M. Scardaccione (concl. parz. diff.); ric. Bombacigno ed altro. Conferma App. Roma 3 luglio 1990 [pp. 369/370-369/370] sezione VI penale; sentenza 6 maggio 1991; Pres. Salafia, Est. Fattori, P.M. (concl. conf.); ric. Palombi. Conferma Trib. Latina, ord. 3 ottobre 1990 [pp. 371/372-373/374] CORTE D'APPELLO DI FIRENZE sentenza 30 gennaio 1990; Pres. Venafro, Est. Cappuccio; imp. Franceschi e altri [pp. 373/374-389/390] PRETURA DI PALERMO sentenza 7 dicembre 1991; Giud. Cascio; imp. Raimondo ed altro [pp. 389/390-407/408] PRETURA DI VERONA sentenza 21 febbraio 1991; Giud. ind. prel. Citterio; imp. Lovo [pp. 407/408-407/408] CORTE DI CASSAZIONE sezioni unite penali; sentenza 27 marzo 1992; Pres. Zucconi Galli Fonseca, Est. Mele, P.M. Aponte (concl. conf.); P.m. c. Cardarilli. Annulla Pret. Roma 23 maggio 1991 [pp. 409/410-415/416] sezioni unite penali; sentenza 27 marzo 1992; Pres. Zucconi Galli Fonseca, Est. Casadei Monti, P.M. Aponte (concl. conf.); ric. Di Marco. Conferma Trib. Palermo, ord. 29 ottobre 1991 [pp. 415/416-417/418] sezioni unite penali; sentenza 27 marzo 1992; Pres. Zucconi Galli Fonseca, Est. Pilla, P.M. (concl. conf.); ric. Viezzoli. Conferma Trib. Brindisi, ord. 27 luglio 1991 [pp. 419/420-447/448] sezioni unite penali; sentenza 6 marzo 1992; Pres. Brancaccio, Est. Di Mauro, P.M. Lombardi (concl. conf.); ric. P.m. c. Ferlotti. Conferma App. Napoli 10 luglio 1991 [pp. 447/448-451/452] sezione IV penale; sentenza 19 dicembre 1991; Pres. Severino, Est. Sartorio D'Analista, P.M. Di Ciccio (concl. diff.); ric. Proc. rep. Trib. Benevento in causa Colombo ed altri. Annulla Trib. Benevento 3 giugno 1991 [pp. 451/452-453/454] sezione I penale; sentenza 2 dicembre 1991; Pres. Carnevale, Est. Feliciangeli, P.M. (concl. conf.); ric. Proc. gen. App. Ancona c. Troia. Annulla Trib. sorveglianza Ancona 23 maggio 1991 [pp. 453/454-455/456] sezione III penale; sentenza 30 ottobre 1991; Pres. Glinni, Est. Marchesiello; P.M. Carli (concl. conf.); ric. Proc. gen. App. Perugia c. Gesini. Annulla G.i.p. Trib. Perugia 10 ottobre 1990 [pp. 457/458-457/458] sezione I penale; sentenza 8 ottobre 1991; Pres. Sibilia, Est. Serianni, P.M. (concl. conf.). Conflitto di competenza in causa Liseno [pp. 457/458-459/460] TRIBUNALE DI MARSALA ordinanza 20 marzo 1992; Pres. ed est. Spina [pp. 459/460-461/462] TRIBUNALE DI LECCE sentenza 3 gennaio 1992; Pres. Stasi, Est. Mantovano; imp. Conversano ed altri [pp. 463/464-463/464] TRIBUNALE DI ROMA decreto 2 settembre 1991; Giud. ind. prel. Squillante [pp. 463/464-467/468] PRETURA DI CHIETI sentenza 4 novembre 1991; Giud. ind. prel. Azzariti; imp. Ricci [pp. 467/468-471/472] PRETURA DI VELLETRI sentenza 31 ottobre 1991; Giud. Meloni; imp. Franceschetti [pp. 471/472-475/476] PRETURA DI VENEZIA sezione distaccata di Mestre; sentenza 23 ottobre 1990; Giud. Pavone; imp. Grassi [pp. 475/476-477/478] Schede su Corte di cassazione e codice di procedura penale: Gli accertamenti tecnici del pubblico ministero [pp. 477/478-479/480] CORTE DI CASSAZIONE sezioni unite penali; sentenza 6 marzo 1992; Pres. Brancaccio, Est. La Cava, P.M. (concl. diff.); ric. Glarey. Annulla senza rinvio Trib. Aosta, ord. 9 gennaio 1991 [pp. 481/482-483/484] sezioni unite penali; sentenza 6 marzo 1992; Pres. Brancaccio, Est. Lattanzi, P.M. Lombardi (concl. conf.); ric. Proc. gen. App. Bologna e Merletti. Conferma Assise app. Bologna 24 giugno 1991 [pp. 485/486-489/490] sezione V penale; sentenza 18 febbraio 1992; Pres. Sabeone, Est. Foscarini, P.M. Iannelli (concl. conf.); ric. Cremonini. Conferma App. Bologna 7 maggio 1991 [pp. 489/490-493/494] sezioni unite penali; sentenza 31 maggio 1991; Pres. Brancaccio, Est. Simoncelli, P.M. Lombardi (concl. conf.); ric. Proc. gen. App. Salerno c. Valiante. Annulla App. Salerno 9 agosto 1990 [pp. 493/494-499/500] sezioni unite penali; sentenza 31 maggio 1991; Pres. Brancaccio, Est. Sabeone, P.M. Lombardi (concl. conf.); ric. Mantuano. Conferma Assise app. Venezia 29 novembre 1990 [pp. 499/500-505/506] sezioni unite penali; sentenza 31 maggio 1991; Pres. Brancaccio, Est. Marvulli, P.M. Lombardi (concl. diff.); ric. Pitteri. Conferma Trib. Treviso 23 gennaio 1991 [pp. 505/506-509/510] sezione V penale; sentenza 31 maggio 1991; Pres. Guasco, Est. Ferri, P.M. (concl. conf.); P.m. c. Bonitatibus. Annulla G.i.p. Pret. Potenza 7 marzo 1991 [pp. 511/512-517/518] sezione I penale; sentenza 21 marzo 1991; Pres. Vitale, Est. Serianni, P.M. (concl. conf.); ric. Gallinari. Conferma Trib. sorv. Torino, ord. 30 novembre 1990 [pp. 517/518-521/522] sezioni I penale; sentenza 11 marzo 1991; Pres. Carnevale, Est. Serianni, P.M. Ranieri; ric. Cantone. Annulla Assise app. Catania 15 ottobre 1990 [pp. 521/522-527/528] sezione III penale; sentenza 16 febbraio 1990; Pres. Colasurdo, Est. Lombardi, P.M. Pagliarulo (concl. diff.); ric. De Pau e altro. Annulla senza rinvio App. Roma 9 giugno 1989 [pp. 527/528-529/530] CORTE DI ASSISE DI CALTANISSETTA sentenza 25 maggio 1990; Pres. ed est. Cantaro; imp. Russo ed altri [pp. 531/532-541/542] TRIBUNALE DI BARI sentenza 24 settembre 1991; Giud. ind. prel. Ciccarelli; imp. Chiddo e altri [pp. 541/542-543/544] PRETURA DI ROMA sentenza 30 gennaio 1992; Giud. D'Arma; imp. Di Salvo [pp. 545/546-551/552] PRETURA DI MATERA ordinanza 17 maggio 1991; Giud. ind. prel. Vetrone [pp. 551/552-551/552] CORTE DI CASSAZIONE sezione I penale; sentenza 22 aprile 1992; Pres. Sibilia, Est. Barone, P.M. Albano (concl. conf.); ric. Proc. gen. App. Trieste c. Artuso. Annulla App. Trieste 15 novembre 1991 [pp. 553/554-555/556] sezioni unite penali; sentenza 6 marzo 1992; Pres. Brancaccio, Est. Cianci, P.M. (concl. conf.); ric. Proc. gen. App. Roma e Min. tesoro in causa Fusilli. Conferma App. Roma, ord. 31 gennaio 1991 [pp. 555/556-565/566] sezione I penale; sentenza 27 gennaio 1992; Pres. Carnevale, Est. Valente, P.M. Ciani (concl. conf.); ric. Puglierin. Annulla senza rinvio Trib. sorv. Venezia, ord. 30 luglio 1991 [pp. 565/566-567/568] sezione VI penale; sentenza 28 ottobre 1991; Pres. Callà, Est. Di Mauro, P.M. (concl. diff.); Proc. rep. Firenze in causa Parigi ed altri. Conferma G.i.p. Trib. Firenze, ord. 15 aprile 1991 [pp. 567/568-569/570] sezione VI penale; sentenza 19 aprile 1991; Pres. Boschi, Est. Guida, P.M. (concl. conf.); ric. Spezio. Conferma Trib. Taranto, ord. 10 ottobre 1990 [pp. 569/570-571/572] sezione VI penale; sentenza 11 aprile 1991; Pres. Perrotti, Est. Guida, P.M. (concl. conf.); ric. Bruzzaniti [pp. 571/572-571/572] sezioni unite penali; sentenza 26 febbraio 1991; Pres. Zucconi Galli Fonseca, Est. Siena, P.M. (concl. conf.); ric. Palmiotti. Conferma App. Roma, decr. 11 luglio 1987 e ord. 23 novembre 1989 [pp. 573/574-573/574] TRIBUNALE DI TRENTO sentenza 16 gennaio 1992; Pres. ed est. La Ganga; imp. Sighele e altri [pp. 573/574-579/580] TRIBUNALE DI GENOVA sentenza 31 maggio 1991; Pres. Airoldi, Est. Braccialini; imp. Podda e altri [pp. 579/580-583/584] PRETURA DI PISTOIA sentenza 9 gennaio 1992; Giud. Perini; imp. Vannucci [pp. 583/584-585/586] PRETURA DI GENOVA sentenza 13 novembre 1991; Giud. Aschero; imp. Galliccia e altri [pp. 585/586-595/596] PRETURA DI ACIREALE sentenza 5 novembre 1991; Giud. Sturiale; imp. Scionti [pp. 595/596-601/602] PRETURA DI MODENA sezione distaccata di Mirandola; sentenza 9 ottobre 1991; Giud. Ponterio; imp. Morini [pp. 601/602-605/606] PRETURA DI ROVIGO sentenza 25 marzo 1991; Giud. Pavarin; imp. Ghibellini ed altri [pp. 605/606-613/614] PRETURA DI PISTOIA sentenza 22 febbraio 1991; Giud. Civinini; imp. Riccomi [pp. 613/614-615/616] CORTE DI CASSAZIONE sezione V penale; sentenza 27 gennaio 1992; Pres. Ciufo, Est. Elefante, P.M. (concl. conf.); ric. Bolonini. Conferma Trib. Montepulciano, ord. 7 dicembre 1991 [pp. 617/618-625/626] sezione II penale; sentenza 16 dicembre 1991; Pres. Cruciani, Est. Nardi, P.M. (concl. conf.); ric. Mosca ed altro. Conferma Trib. Lecce, ord. 27 settembre 1991 [pp. 625/626-633/634] sezione I penale; sentenza 17 giugno 1991; Pres. Carnevale, Est. Pompa, P.M. (concl. conf.); ric. Caimuni. Annulla con rinvio App. Brescia 23 novembre 1990 [pp. 635/636-635/636] CORTE D'APPELLO DI PALERMO sentenza 3 marzo 1992; Pres. ed est. Guarino; imp. Raitano [pp. 635/636-641/642] TRIBUNALE DI TREVISO sentenza 3 febbraio 1992; Pres. Stiz, Est. Carreri; imp. Milanese [pp. 641/642-643/644] TRIBUNALE DI MARSALA ordinanza 24 gennaio 1992; Pres. ed est. Spina; imp. X. [pp. 643/644-647/648] TRIBUNALE DI ROMA ordinanza 22 novembre 1991; Pres. ed est. Saraceni, imp. Martignetti [pp. 647/648-653/654] TRIBUNALE DI VERCELLI ordinanza 14 marzo 1991; Pres. Dedonato, Rel. Vignera; imp. Ciuccio [pp. 653/654-655/656] TRIBUNALE DI BARI ordinanza 4 marzo 1991; Pres. Pagano, Rel. La Malfa; imp. Forina ed altro [pp. 655/656-661/662] PRETURA DI PATERNÒ sentenza 28 febbraio 1992; Giud. Cardile; imp. Maglia [pp. 661/662-663/664] PRETURA DI FIRENZE sentenza 21 febbraio 1992; Giud. Aloisio; imp. Cappelletti ed altri [pp. 663/664-677/678] PRETURA DI UDINE sezione distaccata di Tarcento; sentenza 18 dicembre 1991; Giud. Pispisa; imp. Mattioni [pp. 677/678-679/680] CORTE DI CASSAZIONE sezioni unite penali; sentenza 27 marzo 1992; Pres. Zucconi Galli Fonseca, Est. Lattanzi, P.M. Aponte (concl. conf.); ric. Passerotti ed altro. Annulla senza rinvio App. Salerno 19 aprile 1991 [pp. 681/682-685/686] CORTE D'APPELLO DI TORINO sentenza 17 marzo 1992; Pres. Fianco, Est. Cotillo; imp. Massara e Musella [pp. 685/686-687/688] CORTE D'ASSISE DI GENOVA sentenza 8 luglio 1992; Pres. ed est. Monteverde; imp. Porcello [pp. 687/688-693/694] CORTE D'ASSISE DI CATANIA ordinanza 30 marzo 1991; Pres. ed est. Curasi; Santangelo [pp. 693/694-699/700] TRIBUNALE DI PALERMO ordinanza 3 aprile 1992; Pres. ed est. Ingargiola; imp. Aponte ed altri [pp. 699/700-703/704] TRIBUNALE DI VENEZIA sentenza 10 marzo 1992; Pres. ed est. Marini; imp. Faraon e altro [pp. 705/706-711/712] TRIBUNALE DI LECCE sentenza 23 dicembre 1991; Pres. Sernia, Est. Aprile; imp. Zecca [pp. 711/712-719/720] PRETURA DI PORDENONE sentenza 7 luglio 1992; Giud. Montagni; imp. Virga [pp. 719/720-723/724] PRETURA DI VICENZA sentenza 9 dicembre 1991; Giud. Butti; imp. Priante [pp. 723/724-727/728] PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PRETURA DI NAPOLI decreto 28 ottobre 1992; imp. Vito [pp. 727/728-727/728]


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