IL FEDERALISMO FISCALE a cura del Dott. Alfonso Di Sabatino Martina 1 Lezione del 07.06.2011.

April 5, 2018 | Author: Anonymous | Category: Documents
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Slide 1 IL FEDERALISMO FISCALE a cura del Dott. Alfonso Di Sabatino Martina 1 Lezione del 07.06.2011 Slide 2 Il Federalismo fiscale in scienza delle finanze Come sottoramo della scienza delle finanze, il federalismo fiscale si occupa di "comprendere quali tra le competenze e gli strumenti fiscali del governo dovrebbero essere centralizzate e quali dovrebbero essere poste nella sfera dei livelli decentrati"scienza delle finanze (Oates, 1999). 2 Slide 3 Slide 4 Introduzione Sulla base dellorigine dellattribuzione delle funzioni, possiamo anche distinguere tra: Stato unitario: quando le funzioni degli enti di livello più basso sono assegnate da un governo di livello superiore; Stato federale: quando lattribuzione delle funzioni è definita dalla Costituzione e le modifiche avvengono con il consenso degli enti coinvolti. 4 Slide 5 Una struttura federalista presenta un compromesso tra una struttura centralizzata, con politiche applicate uniformemente sul territorio nazionale, ed una struttura completamente decentrata con decisioni totalmente autonome delle giurisdizioni. 5 Slide 6 Principali obiettivi della teoria del federalismo fiscale tenendo conto dei possibili interventi del governo centrale, diretti a correggere le eventuali inefficienze delle decisioni decentrate oppure a realizzare obiettivi perequativi definire i vantaggi (soprattutto in termini di efficienza) di un sistema decentrato rispetto ad un sistema centralizzato, tenendo conto dei possibili interventi del governo centrale, diretti a correggere le eventuali inefficienze delle decisioni decentrate oppure a realizzare obiettivi perequativi; individuare quali funzioni attribuire al governo centrale e quali invece alle giurisdizioni locali; definire la dimensione ottimale delle giurisdizioni; esaminare gli effetti del decentramento sulla spesa pubblica. 6 Slide 7 N.B. La teoria tradizionale del federalismo fiscale ipotizza che i governi massimizzano il benessere collettivo. Per amministrazioni locali (jurisdictions) intendiamo aree geografiche definite, dotate di un governo eletto, responsabile di funzioni stabilite da una giurisdizione superiore, o tramite un patto costituzionale. 7 Slide 8 Principali vantaggi del decentramento Il decentramento tutela la libertà del popolo, favorendone il coinvolgimento nellattività politica e la capacità di controllo sullattività di governo, ed educa allamministrazione pubblica ed al perseguimento di obiettivi pubblici (Jefferson, Madison, Montesquieu, de Tocqueville). Migliora lefficienza amministrativa, attraverso la divisione del lavoro e la specializzazione. Dà voce alle minoranze, a livello nazionale. 8 Slide 9 Permette la sperimentazione di programmi diversi Rappresenta uno strumento di disciplina del settore pubblico, a causa: del confronto che può essere fatto con altre amministrazioni locali e che può avere influenza sulla probabilità di rielezione dellamministrazione in esame; della mobilità residenziale e degli investimenti (in generale, della base imponibile) che può determinare uno spostamento verso giurisdizioni più efficienti. Permette la realizzazione di programmi di spesa differenziati secondo le preferenze locali con miglioramenti in termini di efficienza e di numero di persone soddisfatte rispetto alla soluzione centralizzata (teorema del decentramento di Oates). 9 Slide 10 Principali svantaggi del decentramento Difficoltà di realizzazione di politiche distributive (necessario un intervento perequativo da parte del governo centrale) Differenziazione delle giurisdizioni in base al reddito (fiscal zoning e stratificazione sociale). Mancata tutela delle minoranze e dei gruppi più deboli, a livello locale. Concorrenza fiscale eccessiva con conseguente riduzione della spesa pubblica. 10 Slide 11 Alla base del decentramento fiscale esiste un fondamentale trade-off: Il decentramento delle decisioni produce vantaggi derivanti dalla realizzazione di politiche vicine alle diverse preferenze dei cittadini e dalla responsabilizzazione delle Amministrazioni locali (attraverso la concorrenza fiscale e la mobilità di residenti ed investimenti); ma, allo stesso tempo, esso indebolisce i sistemi redistributivi di ricchezza e potenzialmente introduce condizioni di ineguaglianza nellofferta di servizi pubblici. 11 Slide 12 Attribuzione delle funzioni Un tema centrale nella letteratura sul federalismo fiscale è quello dellattribuzione delle funzioni. In Fiscal Federalism (1972), Oates afferma che un sistema federalista potrebbe rappresentare la forma di governo ottimale, che accomuna i vantaggi di una struttura di governo decentrata e di una struttura centralizzata, qualora sia in grado di assegnare in maniera ottimale le funzioni pubbliche ai governi di diverso livello. 12 Slide 13 Infatti, il decentramento decisionale permetterebbe un spesa coerente con le preferenze locali, mentre la mobilità residenziale garantirebbe un sistema competitivo di allocazione delle risorse. Si è cercato, quindi, di stabilire quali funzioni possono essere svolte efficientemente dal governo centrale e quali invece dovrebbero essere assegnate ai livelli di governo più bassi. Quale regola si può seguire nellassegnamento efficiente delle funzioni ai governi di diverso livello? 13 Slide 14 Criterio guida: ottima corrispondenza (o criterio dellequivalenza) Perché una funzione sia svolta a livello efficiente, larea geografica entro la quale unattività svolta da una giurisdizione manifesta i suoi effetti deve coincidere con i confini territoriali della giurisdizione stessa. 14 Slide 15 15 Slide 16 NEGLI ANNI 90 RILEVANTI CAMBIAMENTI NEI RAPPORTI INTERGOVERNATIVI Lassetto delle Regioni e delle Autonomie locali agli inizi degli anni 90 poggiava su un sistema di finanza derivata e prevedeva le competenze previste nella Costituzione e quelle risultanti dalla delega di funzioni statali Slide 17 1992 1992: INTRODUZIONE DELLICI E RIFORMA DI ALTRI TRIBUTI LOCALI DECENTRAMENTO A COSTITUZIONE VIGENTE 1997 1997: LEGGE BASSANINI UNO (N. 59/1997): TRE MACRO-AREE: 1. sviluppo e attività produttive; 2. territorio, ambiente, infrastrutture; 3. servizi alla persona e alla collettivita. 1997 1997: IRAP E ADDIZIONALE IRPEF 2000 2000: D.LGS N. 56/2000 IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE: COMPARTECIPAZIONE IVA ABOLIZIONE TRASFERIMENTI SPECIFICI FONDO PEREQUATIVO NAZIONALE A FINI DI SOLIDARIETA Slide 18 La riforma in senso federale in Italia La riforma costituzionale del Titolo V (2001): artt. 114-120 L. 42/2009 La legge-delega sullattuazione dellart. 119 Cost. (federalismo fiscale) (L. 42/2009) I decreti legislativi di attuazione 18 Slide 19 Il Federalismo fiscale nel mondo In diversi Paesi europei vigono sistemi di federalismo fiscale, che spesso sono accompagnati da un ordinamento federale dello Stato: Germania, Svizzera, Austria e Belgio sono Stati genuinamente federali; GermaniaSvizzeraAustriaBelgio la Spagna è uno Stato regionale, con forte autonomia fiscale alle singole comunità autonome, ma priva di un ordinamento costituzionale federale;Spagna Stati Uniti, Canada, Brasile, Argentina, India e Australia hanno sia un ordinamento federale riguardo alla forma di Stato sia riguardo al sistema fiscale. Stati UnitiCanadaBrasileArgentinaIndia Australia 19 Slide 20 Legge costituzionale 18.10.2001 n. 3 20 Slide 21 La riforma costituzionale del Titolo V art. 114 art. 114 art. 116 art. 116 art. 117 art. 117 art. 118 art. 118 art. 119 art. 119 art. 120 art. 120 21 Slide 22 art. 114 La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principî fissati dalla Costituzione. […] 22 Slide 23 art. 116 […] Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia […] possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. 23 Slide 24 INVERSIONE NEL CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE Individuazione tassativa per le competenze esclusive dello Stato e per quelle concorrenti dello Stato e delle Regioni Tutte le altre materie alla competenza esclusiva delle Regioni Per la legislazione concorrente competenza dello stato solo per i principi fondamentali Art. 117 Slide 25 Tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2): lettera e): …sistema tributario e contabile dello Stato, perequazione delle risorse finanziarie; lettera m): determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; lettera p): …funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane. Slide 26 Tra le materie di competenza concorrente (art. 117, comma 3): armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Slide 27 Art. 118 PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA: LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE (non più connesse a quelle legislative) SONO ATTRIBUITE AI COMUNI potestà regolamentare (che godono di potestà regolamentare) SALVO QUELLE CHE RICHIEDONO UN ESERCIZIO UNITARIO differenziazione adeguatezza (sulla base dei principi di differenziazione e di adeguatezza) Slide 28 FINANZIAMENTO ( art. 119) 1.Autonomia finanziaria 1.Autonomia finanziaria di entrata e di spesa. 2.Potere di stabilire e applicare 2.Potere di stabilire e applicare tributi e entrate propri (secondo principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario: lo Stato fissa i principi fondamentali per il coordinamento, da fare con legge regionale). Compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. [segue] Slide 29 Fondo perequativo 3. Fondo perequativo statale per i territori con minore capacità fiscale per abitante Principio di autosufficienza 4. Principio di autosufficienza: le risorse derivanti dalle suddette fonti consentono ad ogni ente territoriale subnazionale di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite [segue] Slide 30 5. Risorse aggiuntive ed interventi speciali Per lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale Per rimuovere gli squilibri economici e sociali Per favorire leffettivo esercizio dei diritti della persona Per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni. 6. Agli Enti subnazionali è attribuito un proprio patrimonio dalla legge dello Stato. Essi possono ricorrere al debito solo per spese di investimento, ma è esclusa ogni garanzia da parte dello Stato Slide 31 POTERI SOSTITUTIVI DELLO STATO Mancato rispetto di norme internazionali e comunitarie Pericolo grave per lincolumità e la sicurezza pubblica Tutela dellunità giuridica o dellunità economica Tutela dei livelli essenziali delle prestazioni per diritti civili e sociali Art. 120 Slide 32 E questo il giorno in cui viene approvata in via definitiva dal Parlamento la Legge Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dellart.119 della Costituzione Italia 32 Slide 33 Legge Delega Trattandosi di una legge Delega, la funzione legislativa viene quindi esercitata dal Consiglio dei Ministri, e non dal Parlamento. Il Governo è dunque delegato (art.2) ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (6/5/2009), uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto lattuazione dellart.119 della Costituzione, al fine di assicurare [...] lautonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni. 33 Slide 34 Principi L.42/2009 - Federalismo Decentralizzare entrate tributarie ed eliminare i trasferimenti Fondi di perequazione Benchmark di spesa costi standard Armonizzare sistemi contabili Slide 35 Principi L.42/2009 - Federalismo Principi e criteri direttivi generali: autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa; lealtà istituzionale tra i vari livelli di amministrazione; razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nellattività di contrasto allevasione fiscale; determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando lefficienza e lefficacia, costituisce lindicatore rispetto al quale comparare e valutare lazione pubblica, definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nellesercizio di alcune delle funzioni attribuitegli dallart.117 della Costituzione ( prestazioni concernenti diritti civili e sociali; legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali). 35 Slide 36 La Relazione del governo (30/06/2010) mentre la spesa statale è prevalentemente finanziata con le tasse pagate dai cittadini (e con il ricorso al debito pubblico, per cui lo Stato ha propria essenziale responsabilità e per cui paga interessi passivi); invece la spesa locale è fatta da Governi che hanno il potere di spesa ma non il dovere di presa fiscale, così risultando fiscalmente irresponsabili Slide 37 Le ragioni del federalismo Responsa bilizzare spesa Spinte politiche Federali smo Slide 38 38 Slide 39 Decreti legislativi già approvati 1.Federalismo demanialeapprovato 1.Federalismo demaniale: approvato (D. Lgs. N. 85/2010) 2.Fabbisogni standard degli Enti locali:approvato 2.Fabbisogni standard degli Enti locali: approvato (D. Lgs. N. 216/2010) 3.Roma capitaleapprovato 3.Roma capitale: approvato (D. Lgs. N. 219/2010) 4.Fiscalità municipaleapprovato 4.Fiscalità municipale: approvato (D. Lgs. N. 23/2011) 5.Autonomia Fiscale degli altri Enti Territoriali approvato 5.Autonomia Fiscale degli altri Enti Territoriali: approvato (D. Lgs. N. 68/2011) 39 Slide 40 Decreti legislativi in itinere 6.Perequazioneinfrastrutturale 6.Perequazione infrastrutturale: D.M. 26 novembre 2010 pubblicato sulla G.U. 75 del 1° aprile 2011. 7.Armonizzazionedeibilanci 7.Armonizzazione dei bilanci: Schema di dlgs recante disposizioni in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili (Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 359). Schema di Dlgs in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi n. 339 (trasmesso al Senato l'11 marzo 2011). Schema di dlgs di attuazione della legge n. 196/2009 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Amministrazioni pubbliche (approvato dal Cdm del 15/4/2011). 8.Premie sanzioni 8.Premi e sanzioni: Conferenza unificata convocata per il 18 maggio 2011 40 Slide 41 1.FEDERALISMO DEMANIALE (D. Lgs. N. 85 del 2010) Sviluppa la valorizzazione del patrimonio pubblico, attribuendo i beni ai territori dove questi si trovano: è unimportante opportunità per rivedere e per potenziare le possibilità di utilizzo di un patrimonio spesso, specie nel passato, trascurato o messo a reddito in maniera inadeguata. Senza aggiungere nuove tasse, si potranno recuperare risorse dalla valorizzazione di beni prima improduttivi. 41 Slide 42 2.FABBISOGNI STANDARD ENTI LOCALI (D. Lgs. N. 216/2010) I Fabbisogni Standard sono il costo efficiente di un servizio. Sostituiscono la spesa storica, espediente per finanziare anche linefficienza: più spendevi e più eri premiato. Li sta determinando la Società per gli studi di settore-Sose. Saranno pubblicati sul sito web di ogni Ente Locale, tra il 2011 e il 2013. I cittadini potranno controllarne il rispetto. Spesa più razionale = meno sprechi e meno tasse. Spesa più razionale = meno sprechi e meno tasse. 42 Slide 43 Il decreto sui fabbisogni standard degli Enti locali Oggetto: determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali (e ai livelli essenziali) di Comuni e Province Le funzioni fondamentali per i Comuni sono quelle individuate in via provvisoria dalla legge delega 43 Slide 44 Costi standard – funzioni comuni 1.amministrazione, gestione e controllo (rimborso al 70%) 2.polizia locale; (rimborso al 100%) 3.istruzione pubblica; (rimborso al 100%) 4.viabilità e dei trasporti; (rimborso al 100%) 5.gestione del territorio e dell'ambiente; (rimborso al 100%) 6.settore sociale; (rimborso al 100%) Slide 45 Il decreto sui fabbisogni standard degli Enti locali Si incarica la Sose (in collaborazione con Ifel-Anci) di sovraintendere sul piano tecnico al processo di determinazione dei fabbisogni standard e si stabilisce un percorso temporale per il loro calcolo: 1)nel 2011 per almeno 1/3 delle funzioni fondamentali 2)nel 2012 per un ulteriore 1/3 delle funzioni fondamentali 3)Nel 2013 copertura completa di tutte le funzioni fondamentali Applicazione graduale nel triennio successivo Revisione entro tre anni dall adozione Clausola di salvaguardia finanziaria: dal decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato 45 Slide 46 3.ROMA CAPITALE (D. Lgs. N. 219/2010) Il decreto, attuativo della delega contenuta nella legge sul federalismo fiscale, configura lordinamento provvisorio di Roma capitale, in attesa dellattuazione della disciplina delle città metropolitane. Nasce, dunque, in luogo del comune di Roma, l'ente territoriale Roma capitale, di cui sono disciplinati gli organi di governo: Assemblea capitolina, Giunta capitolina e Sindaco. 46 Slide 47 4.FISCO MUNICIPALE (D. Lgs. 23/2011) Passaggio dalla finanza derivata a quella autonoma sostituendo oltre 11 MLD di trasferimenti statali annui - assegnati in base al criterio irrazionale della spesa storica - con tributi propri e compartecipazioni. Si riforma così la finanza locale alimentata, oltre che dai trasferimenti, da ben 18 fonti di gettito (dallIci alla tassa sullombra). Vengono eliminate o accorpate ben 10 delle 18 attuali forme impositive. Le imposte locali diventano tracciabili Dal 2014, alcuni tributi statali sono assorbiti nelle imposte municipali propria e secondaria, senza aggravio per il contribuente. Il decreto sul fisco comunale riduce però anche le altre imposte: con la cedolare secca limposizione sui redditi da affitto passa al 19% (sui canoni concordati L. 431/98) e al 21% (sui canoni di mercato), rispetto a unaliquota che oggi può superare il 40%. Le imposte sui trasferimenti immobiliari vengono ridotte dell1%. Il decreto non introduce nuove imposte. Laddizionale comunale allIrpef, di cui il decreto sul fisco comunale dispone semplicemente lo sblocco graduale dello 0,2%, è stata introdotta nel 1998 dal I Governo Prodi, con aliquota allo 0,5%, e poi portata, con la finanziaria 2007, allo 0,8% dal II Governo Prodi. Lo stesso vale per limposta di scopo, introdotta nel 2007. Limposta di soggiorno deriva dalla riforma costituzionale del 2001 (v. Corte cost. sent. n. 102 del 2008). 47 Slide 48 4.FISCO MUNICIPALE (D. Lgs. 23/2011) Fondamentale è il raccordo con i fabbisogni standard. Prima un Sindaco poteva facilmente aumentare laddizionale Irpef e il criterio della spesa storica non consentiva alcun controllo agli elettori. Già da fine 2011 un Sindaco che spende più dei nuovi fabbisogni standard non potrà facilmente aumentare laddizionale comunale. Tutti potranno vedere e valutare le spese sul sito web del Comune. Si afferma il controllo del cittadino sulla spesa inefficiente: 48 Slide 49 4.FISCO MUNICIPALE (D. Lgs. 23/2011) I Comuni avranno accesso allanagrafe tributaria, al catasto elettronico, e ad altre informazioni utili a fare emergere levasione sugli immobili. Tratterranno da subito il 50% dellextra gettito prodotto. Con i risultati della lotta allevasione potranno costruire asili o scuole. Lo stesso vale per le case fantasma (gli immobili mai accatastati). Le sperimentazioni di collaborazione tra Comuni e Agenzia delle Entrate hanno dato risultati eclatanti, ad es. un proprietario di 8 case che non presentava dichiarazione dei redditi. 49 Slide 50 5. AUTONOMIA FISCALE DEGLI ALTRI ENTI TERRITORIALI (D. Lgs. 68/2011) Vantaggi fiscali per i contribuenti: LIRAP potrà essere azzerata!!! Laddizionale Irpef regionale potrà tener conto dei figli a carico. La compartecipazione IVA sarà legata al riscosso sul territorio e non più, come oggi, ai consumi Istat che premiano chi evade. Costi standard della sanità: forte solidarietà, ma evidenza degli sprechi che oggi costringono a penose migrazioni sanitarie. Viene scritta la parola fine sui ripiani statali del passato, a spese di tutti i contribuenti italiani (es. quello di ben 12 MLD attuato dal Governo Prodi nel 2007). 50 Slide 51 6. PEREQUAZIONE INFRASTRUTTURALE (d. lgs. in itinere) In coerenza con il Piano Sud è diretto a rimuovere gli squilibri economici e sociali del Paese, superando i gravi ritardi nellutilizzo dei fondi comunitari. Finanzia grandi progetti infrastrutturali. Si effettua – non era mai stata fatta prima – una ricognizione completa dei deficit infrastrutturali. E fondamentale per individuare gli interventi necessari e evitare la dispersione di risorse in mille rivoli e interventi inutili o spesso solo clientelari. 51 Slide 52 7. ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI (d. lgs. in itinere) Il decreto permetterà di disporre di bilanci pubblici omogenei, elaborati con le stesse metodologie contabili. I bilanci saranno pubblicati in modo comprensibile a tutti su internet, permettendo veri confronti. Nel 2008 la contabilità della sanità della Calabria si è rivelata completamente inattendibile. Alcuni Presidenti di Regione hanno impiegato mesi per calcolare il vero deficit ereditato dalla gestione precedente. 52 Slide 53 7. Armonizzazione dei bilanci i pro e i contro Bilanci pubblici omogenei elaborati con la stessa metodologia contabile (Contabilità finanziaria e contabilità economica finanziaria). Trasparenza e pubblicità dei costi Bilanci come libri dei sogni Occhio ai residui principalmente attivi Spese del personale (limiti alle assunzioni) 53 Slide 54 8. PREMI E SANZIONI (d. lgs. In itinere) premi per i virtuosi e sanzioni per gli inefficienti. Introduce premi per i virtuosi e sanzioni per gli inefficienti. Tra queste il fallimento politico per chi dissesta un ente locale: se la Corte dei Conti accerta la responsabilità del politico scatta lineleggibilità per 10 anni ad ogni carica elettiva. Riguarda anche il Presidente di Regione che viola piani di rientro sulla sanità e porta per 2 anni al massimo laddizionale Irpef (3%): Il suo partito subisce il taglio del 30% del finanziamento pubblico. 54 Slide 55 BUONI vs. CATTIVI 55 Slide 56 56 Slide 57 Principi finanza comunale 1.Trasferimento tributi immobiliari da erario a comuni 2.Invarianza della tassazione 3.Esenzione prima casa da imposta municipale su possesso 4.Fondo di perequazione per comuni Slide 58 Riforma dei tributi locali Imposta di registro ed imposta di bollo su compravendite e locazioni Imposte ipocatastali con eccezione di quelle relative ad atti soggetti ad IVA IRPEF su redditi fondiari e cedolare secca su affitti Imposte minori sui trasferimenti Imposta municipale di primo livello IMUP Aliquota al 0,76% Imposta municipale di primo livello IMUP Aliquota al 0,76% ICIICI Tributi trasferiti sostitutivi dei trasferimenti Slide 59 Riforma dei tributi locali/2 Tosap/CosapTosap/Cosap Pubblicità e affissioni Imposte minori Imposta municipale di secondo livello IMUS IMUS Riforma facoltativa per i comuni Slide 60 Entrate dei Comuni prima della riforma del federalismo municipale Trasferimenti Erariali Addizional e IRPEF ICI su fabbricati (esclusa la 1° casa) TARSU o TIA TOSAP o COSAP Pubblicità e Affissioni Oneri di Urbanizzazione e costo di costruzione ENTRATE TOTALI 60 Slide 61 Entrate dei Comuni a seguito della riforma del federalismo municipale (periodo transitorio 2011/2013) Comp. Cedolare sugli affitti (% da definire) Fondo Sperimentale di Riequilibrio Addizionale IRPEF Comp. IVA 3% su base provinciale ICI su fabbricati (esclusa la 1° casa) TARSU/TIA TOSAP o COSAP Pubblicità ed Affissioni Oneri di Urbanizzazione / Costo di costruzione ENTRATE TOTALI 61 Slide 62 Entrate dei Comuni a seguito della riforma del federalismo municipale (dal 2014 in poi) Comp. Cedolare sugli affitti (% da definire) FondoPerequativo Addizionale IRPEF Comp. IVA su base provinciale I.MU. PROPRIA I.MU. Secondaria TARSU/TIA riformate Oneri di Urbanizzazione / Costo di costruzione ENTRATE TOTALI 62 Slide 63 63 Slide 64 Vulnus 1.La concretizzazione del DISEGNO DI RIFORMA tracciato dalla L. 42/2009 è stata purtroppo affidata ad una pluralità di D. Lgs.vi, di cui solo 5/8 attualmente approvati in via definitiva. 2.La suddivisione di contenuti fra i vari decreti attuativi non ha seguito quella fra i vari livelli di governo, come originariamente previsto. 3.Ne deriva che le disposizioni relative a ciascun livello di Governo NON sono contenute in un unico provvedimento organico. Per esempio nel merito del Federalismo Municipale troviamo le relative disposizioni sia: D. Lgs. 23/2011 (Federalismo Municipale) D. Lgs. 216/2010 D. Lgs. Funzioni Province e Regioni D. Lgs. Premi e sanzioni 64 Slide 65 Studio della CGIA di Mestre 65 Slide 66 Effetti del federalismo municipale La CGIA di Mestre ha sommato gli effetti del federalismo municipale e di quello regionale Sommando gli effetti dei decreti sul federalismo municipale e regionale le realtà territoriali del Centro Nord dovrebbero avere più soldi in tasca, quelli del Sud invece meno (a guadagnarci, almeno per il momento, sono la Lombardia, il Veneto e lEmilia Romagna). 66 Slide 67 67 Slide 68 68 Slide 69 69 Slide 70 70 Per le casse dello Stato centrale loperazione è a somma zero. A fronte di un taglio dei trasferimenti ai Comuni, Province e Regioni di 18,289 mld di euro, altrettanti 18,289 mld di euro ne saranno devoluti. Nella legge delega, infatti, il legislatore ha chiaramente espresso lintenzione che tale operazione fosse a costo zero per lErario. A livello territoriale, però, alcuni potrebbero guadagnarci e altri invece rimetterci, anche se i Fondi perequativi avranno il compito di smussare queste disparità. Slide 71 Altre Valutazioni sulla riforma Slide 72 Il decreto sulla fiscalità municipale - valutazione Effetti sul sistema di tassazione immobiliare Positiva la riduzione del carico fiscale sugli immobili residenziali locati (cedolare secca + agevolazione sullImup) per rilancio del mercato e emersione del nero. Effetti regressivi nel B/P ma nel M/P minore imposizione traslata anche sugli inquilini Meglio, per ragioni di neutralità tra le differenti forme di investimento, un intervento più radicale di riordino: imposta sostitutiva sulla generalità dei redditi fondiari (come imposta sostitutiva sui redditi da capitale) Rimane discriminazione fiscale a sfavore di inquilini rispetto a chi abita in casa di proprietà: i secondi non pagano Imup e Irpef, i primi subiranno la almeno parziale traslazione di Imup e cedolare gravate formalmente sul proprietario 72 Slide 73 Il decreto sulla fiscalità municipale - valutazione Sotto il vincolo della neutralità finanziaria e data la riconferma della piena esenzione della prima abitazione, spostamento del prelievo fiscale a danno, in particolare, delle seconde case a disposizione super-patrimoniale sulle seconde case Prime simulazioni: aliquota base (non fissata nel decreto) della componente possesso Imup nellintervallo tra l11 e il 14 rispetto al 4 dellattuale aliquota Ici (ma Imup assorbe anche limposta reddituale) Rischio di aliquota ancora più elevata se i recuperi di evasione (stimati nella Relazione tecnica in ben il 15%, 25% e 35% della base imponibile non dichiarata sulle abitazioni a disposizione nel 2011, 2012, 2013) non si realizzeranno 73 Slide 74 Il decreto sulla fiscalità municipale - valutazione Semplificazione del sistema di tassazione immobiliare Una semplificazione più apparente che reale Imup collezione di tributi esistenti che, al di sotto di unetichetta unica, manterranno in gran parte i loro caratteri specifici Cedolare sulle locazioni solo opzionale. Irpef conveniente per i redditi bassi. Non scompare nessuna imposta. Resta laddizionale comunale (e regionale) sugli altri redditi (diversi da quelli immobiliari) anche se si opta per la cedolare 74 Slide 75 La nuova tassazione immobiliare. Semplificazione? 75 Slide 76 Il decreto sulla fiscalità municipale - valutazione Federalismo fiscale/responsabilizzazione Positiva è lattribuzione in via esclusiva ai Comuni di pressoché tutta la materia imponibile immobiliare Tuttavia la conferma dellesenzione della prima casa da ogni forma di imposizione (patrimoniale – eccetto quella sui trasferimenti – e reddituale) sulla prima casa, che solleva dal finanziamento dei servizi comunali il 75% in media dei residenti, continua violare uno dei principi cardine del federalismo fiscale: quello della corrispondenza tra finanziatori e beneficiari il finanziamento delle spese comunali continua a gravare in gran parte sui non residenti (seconde case) e sulle persone giuridiche cioè su non-votanti 76 Slide 77 Il decreto sulla fiscalità municipale - valutazione La devoluzione dei tributi erariali (fase 1) non dà ai Comuni alcuna autonomia tributaria in termini di manovrabilità delle imposte. Le nuove entrate non saranno avvertite dai cittadini come imposte comunali. In termini aggregati lunico cambiamento è che la fonte di finanziamento del fondo che alimenta i trasferimenti ai Comuni non è più la fiscalità generale ma un insieme di specifiche imposte (quelle immobiliari) In particolare nella relazione tecnica si valuta per il 2011: 12,9 miliardi di trasferimenti da fiscalizzare (che include il taglio di 1,5 miliardi previsto dalla manovra finanziaria 2010-13) 15,6 miliardi di gettiti dei tributi devoluti (senza alcuna modifica dei loro parametri) Bisogna pertanto restituire allo Stato 2,7 miliardi attraverso una compartecipazione statale sui tributi appena devoluti applicazione impropria, per compartimenti stagni, del vincolo di neutralità finanziaria 77 Slide 78 Il decreto sulla fiscalità municipale - valutazione Linclusione tra le imposte devolute/trasformate in Imup di prelievi sperequati nel territorio (Comuni grandi e Comuni piccoli) e caratterizzate da instabilità nel tempo (imposte sui trasferimenti immobiliari), insieme alla compartecipazione dello Stato (che reintroduce quell'elemento di discrezionalità che la devoluzione vorrebbe eliminare), indeboliscono la garanzia della certezza di risorse per i Comuni Criticità del meccanismo di perequazione per ora solo abbozzato. Marcata instabilità temporale delle quote di riparto del fondo in relazione alle variazioni delle imposte anno per anno. 78 Slide 79 Il decreto sulla fiscalità municipale - valutazione Istituzione di un fondo perequativo provvisorio sulle imposte devolute (e poi sullImup): soluzione in contrasto con il meccanismo perequativo prefigurato dalla legge delega Nella legge delega: fondo perequativo in grado di garantire trasferimenti verticali per portare ciascun Comune, data la propria capacità fiscale standard, al pieno finanziamento dei fabbisogni standard Nel decreto: i tributi devoluti (e poi lImup) determinano la dimensione del fondo perequativo che alimenta trasferimenti perequativi orizzontali (cioè da Comuni ricchi a favore di Comuni poveri) Nella legge delega: perequazione sulla capacità fiscale complessiva dei Comuni Nel decreto: perequazione sulle sole imposte devolute/Imup Nella legge delega: transizione dalla spesa storica ai fabbisogni standard Nel decreto: fondo perequativo provvisorio 79 Slide 80 Il decreto sulla fiscalità municipale - valutazione Nel complesso, una riforma con poca sostanza. Unica vera novità: l'introduzione della cedolare secca. Per il resto, sul piano del sistema di tassazione immobiliare, unoperazione di facciata dettata dallobiettivo di attribuire tutta limposizione immobiliare ai Comuni e di semplificare a tutti i costi, senza cogliere loccasione di per mettere mano ad una riforma concreta Sul piano del federalismo, un intervento poco coerente con l'impianto della legge delega, non in grado di garantire programmabilità del bilancio, con elementi di ambiguità rispetto alle modalità della perequazione e soprattutto che non ricostruisce la necessaria corrispondenza tra beneficiari della spesa pubblica e citadini chiamati a sostenerne i costi 80 Slide 81 Il decreto sui fabbisogni standard degli Enti locali Valutazione Soltanto un documento di natura vagamente metodologica senza contenuti sostanziali mancata attuazione dei principi fondamentali della delega Resta indefinito il concetto stesso di fabbisogno standard Il risultato finale sarà una quota da attribuire a ciascun Comune su un fondo predeterminato (approccio top-down cioè un puro criterio di riparto)? Oppure sarà un livello assoluto di risorse finanziarie (approccio bottom-up cioè determinazione analitica per prestazioni)? Resta irrisolto il collegamento dinamico tra valutazione e adeguamento dei fabbisogni standard (obiettivi di servizio) e decisione di finanza pubblica nellambito della Decisione di finanza pubblica/legge di stabilità (l. 196/2010). 81 Slide 82 Il decreto sui fabbisogni standard degli Enti locali Valutazione La clausola di salvaguardia crea inutili incertezze. Significa che la sommatoria dei risparmi di risorse dai Comuni i cui fabbisogni standard risulteranno al di sopra la spesa storica dovrà compensare la sommatoria delle spese aggiuntive dai Comuni i cui fabbisogni standard risulteranno al di sotto della spesa storica? Cosa succede ai fabbisogni standard una volta determinati se il governo decidesse nella manovra annuale un taglio delle risorse? Parimenti resta indeterminata la relazione tra calcolo/revisione dei fabbisogni standard e patto di convergenza degli obiettivi di servizio che dovrebbe consentire di accrescere quantità e qualità dell'offerta delle prestazioni nei territori attualmente meno dotati e/o nei settori attualmente sotto standard per poter raggiungere i livelli essenziali Questi non sono aspetti tecnici da lasciare alla competenza della Sose/ifel, sono elementi costitutivi del sistema del federalismo fiscale che andrebbero definiti con chiarezza sul piano delle scelte di fondo 82 Slide 83 Il decreto sui fabbisogni standard degli Enti locali Valutazione Irrazionalità nellapplicare la complicata costruzione dei fabbisogni standard a funzioni fondamentali identificate in via provvisoria in attesa della loro determinazione definitiva (se mai sarà) nella Carta delle autonomie Esautorazione del Parlamento dalla fase concreta di fissazione dei metodi di determinazione dei fabbisogni standard e dalla loro applicazione per il calcolo effettivo dei fabbisogni stessi. Infatti la nota metodologica relative alle procedure di calcolo e le quantificazioni dei fabbisogni standard per ciascuna funzione fondamentali di ciascun Comune/Provincia sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio senza passare dal Parlamento 83 Slide 84 Il decreto sui fabbisogni standard degli Enti locali Valutazione Necessità di meglio precisare le procedure di revisione a regime dei fabbisogni standard: periodicità delle rideterminazioni, modalità di monitoraggio del soddisfacimento degli standard, sistemi di sanzioni nel caso di mancata tutela dei Lep 84


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